Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6739 del 17/10/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6739 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da: .
1) DE LISI STEFANO N. IL 17/08/1989
avverso l’ordinanza n. 372/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
19e/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.; \–(egz o .50,0—(y-tg_

Data Udienza: 17/10/2012

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza in data 27.4.2012 il Tribunale del Riesame di Lecce confermava nei

emesso dal GIP in Sede in data 7.4.2012,per i reati di cui agli artt.74-e 73 DPR n.
309/90,nonché per il delitto di cui agli artt. 10-12-1.n. 497/74Il delitto associativo era stato contestato per avere partecipato al sodalizio diretto da
Scialpi Maria,dedito al traffico e spaccio di droga(eroina e cocaina) con utilizzazione
di soggetti minorenni,e persone dedite all’uso di stupefacenti(fatti acc.in Taranto dal
novembre 2009 al febbraio 2011)Le indagini di pg.erano state eseguite con pedinamenti dei soggetti tossicodipendenti
che si recavano ad acquistare sostanze stupefacenti in un rione della città.
I predetti erano stati trovati in possesso di droga che era caduta in sequestro ed
avevano reso informazioni alle forze dell’ordine,rivelando i nomi dei soggetti che
avevano venduto la sostanza,procedendo anche a riconoscimenti fotografici.
Le persone coinvolte erano tutte legate da vincoli di parentela o stretta contiguità
malavitosa,come descritto dal Tribunale,che evidenziava anche le attività di
intercettazione svolte al riguardo.(f14 dell’ordinanza)Nel sodalizio il De Lisi veniva considerato elemento di rilievo,in stretto contatto con
la persona che era a capo del gruppo,ed era stato rilevato che agiva come “corriere”
nonché coadiuvando la famiglia Scialpi nella contabilità delle attività delittuose e
come spacciatore al dettaglio(v.fi.27-28 e 44-del provvedimento)Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la violazione dell’art. 273 CPP.e la mancanza o illogicità della motivazione.
Al riguardo censurava la motivazione,essendo stata recepita dal Tribunale del riesame
la motivazione del provvedimento del GIP in modo acritico,rilevando che-

1

confronti di DE LISI Stefano il provvedimento di custodia cautelare in carcere

diversamente da quanto ritenuto dal Collegio- a carico dell’indagato non si
desumevano elementi indiziari gravi per le fattispecie contestate.
In secondo luogo censurava la valutazione delle dichiarazioni di
tossicodipendenti,della cui attendibilità non si era dato conto.
Infine rilevava erronea applicazione degli artt. 125-274-275 CPP.inerente alla misura
Liso non fosse dotata di pericolositàIn conclusione rilevava anche che dalle risultanze era emerso un quadro di una
rudimentale associazione a conduzione quasi familiare dedita alla vendita di piccole
quantità di stupefacenti,ed in tal senso riteneva applicabile giurisprudenza di
legittimità che consente di escludere l’applicazione dell’art. 275 comma 3 CPP.
Chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza per carenza della motivazione sui
gravi indizi di colpevolezza dell’indagato e sulla adeguatezza della misura detentiva.

Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Invero la difesa ha formulato censure inerenti alla pretesa violazione della legge
processuale(artt. 273 e segg.CPP) e vizi della motivazione,che si rivelano del tutto
smentiti dal testo del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha infatti reso congrua motivazione,conformandosi ai canoni
giurisprudenziali (SS.UU.17.4.1996,n.7),analizzando,alla luce degli elementi già
descritti dal GIP-le risultanze indiziarie relative al sodalizio dedito al traffico di
stupefacenti,operante in un certo territorio indicando,a carico del De Lisi,i compiti
che il ricorrente assumeva,nell’ambito dell’organizzazione,per l’acquisto e lo smercio
di droga.(fl7-e segg.-16 e segg.)-evidenziando lo stretto legame esistente tra
l’indagato e chi gestiva l’attività delittuosa(fl28).

2

cautelare inflitta,evidenziando che la difesa aveva rilevato come la personalità del De

In tal senso restano validamente enucleati i presupposti che integrano l’ipotesi di
reato associativo,del quale l’ordinanza enuncia plurime risultanze ,in base all’esito
delle indagini di PG.
Analogamente risulta vagliata dal Collegi di riesame,la posizione globale del soggetto
indagato,alla stregua di una serie di fonti indiziarie(a fl.31-32),specificando che il De
risultava tratto in arresto,in data 8.9.2011,essendo stato trovato in possesso di gr.250
circa di eroina.
Infine risultava evidenziato che l’indagato risultava codetentore di una pistola,in
riferimento al reato contestato al capo HIl quadro indiziario risulta dunque illustrato dal Tribunale analizzando le singole
fattispecie ,onde il testo dell’ordinanza rivela esauriente e logica motivazione,in
riferimento alla esistenza del quadro indiziario.
Parimenti emerge adeguata e corretta valutazione delle esigenze cautelari,che
impongono l’applicazione della misura detentiva in atto.
Conseguentemente le censure difensive si rivelano meramente ripetitive,oltre che
generiche e manifestamente infondate,non specificando alcuno dei richiamati vizi di
legittimitàVa pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali,oltre che al versamento della somma di €1.000,00
a favore della Cassa delle Ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
Disp.Att.CPP.
Roma,deciso il 17 otto

.
DEPO

ATA IN CANCELLERI

LISI svolgeva ,oltre il compito di corriere,stabilmente l’attività di spaccio, fl.31,e

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