Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6738 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6738 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 2564/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 27/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

-° 45 .

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Data Udienza: 30/01/2014

Ritenuto in fatto.

1.Con decreto del 27 maggio 2013 il Magistrato di sorveglianza di Novara
dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Alessio Attanasio avverso la
mancata effettuazione del colloquio prolungato con i familiari, disposto con proprio
precedente provvedimento. La decisione veniva assunta sul rilievo che
l’Avvocatura dello Stato aveva proposto ricorso per cassazione avverso il

2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
personalmente Attanasio, il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in assenza di qualsiasi pregiudizialità della decisione del ricorso
proposto dall’Avvocatura dello Stato.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
1. Il modello procedimentale del procedimento di sorveglianza prevede le forme

dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in
forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la
decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Magistrato di
sorveglianza o del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano,
sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle
condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative
condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla
regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio,
stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666,

provvedimento che concedeva il suddetto colloquio prolungato.

comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e
per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata
per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la
valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e
alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv.
220687; Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. I, 30 ottobre
1996, n. 5642, rv. 206445).

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2

2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di
inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui alrart. 666,
comma 2, c.p.p.,
Pertanto, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento
presidenziale e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Magistrato di
Sorveglianza di Novara per la trattazione dell’istanza.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
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degli atti al Magistrato di sorveglianza di Novara+4
Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2014.

c>77/c–S

P.Q.M.

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