Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6731 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6731 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FERMO
nei confronti di:
IORIO GIUSEPPE N. IL 04/05/1965
avverso l’ordinanza n. 24/2013 TRIBUNALE di FERMO, del
22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seatite le conclusioni del PG aytt.
,

Uditi difensor Avv..

àtft.12-52-.9–

Data Udienza: 28/01/2014

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 22.5.2013 il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale ed
in veste di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di applicazione della disciplina
del reato continuato in executivis formulata da IORIO Giuseppe, relativamente ai reati
giudicati con sette sentenze, ritenendo che i fatti erano stati commessi in violazione
degli stessi titoli di reato, con analoghe modalità, in uno stretto arco temporale ed
avevano avuto ad oggetto i medesimi beni giuridici protetti. Sulla base del reato più

uno sviluppo di calcolo che andava da anni uno e mesi otto di reclusione ed euro
1050,00 di multa per il reato più grave, con aumento fino ad anni tre e mesi due di
reclusione ed euro 2050,00 per la continuazione.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il Pm presso il
tribunale di Fermo, deducendo violazione di legge processuale e penale: in particolare,
veniva rilevato che il Tribunale ebbe a pronunciarsi pur non essendo competente, atteso
che era divenuta definitiva medio tempore la sentenza 21.5.2010 della Corte d’appello
di Ancona, cosicchè il Tribunale avrebbe contravvenuto alle regole di riparto della
competenza funzionale, aventi carattere di inderogabilità. Inoltre i giudici a quibus
avrebbero omesso di determinare la pena in relazione a ciascun reato satellite,
limitandosi ad un calcolo cumulativo, impedendo di recuperare così l’autonomia di
ciascun reato in caso di scioglimento del cumulo.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto, con parere motivato, l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, affetta dal vizio di incompetenza funzionale.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente.
Deve infatti convenirsi con il PM ricorrente che il Tribunale di Fermo ha
deliberato su istanza avanzata dallo brio il 15.1.2013, ancorchè medio tempore (e per
la precisione il 18.12.2010) fosse intervenuta sentenza definitiva della corte d’Appello di
Ancona che aveva giudicato tra gli altri anche lo brio e, seppure nei di lui confronti la
sentenza di primo grado fosse stata riformata solo sulla pena, in relazione ad altre
posizioni l’intervento della corte era stato più incisivo, avendo comportato riforme nel
merito.
Ciò premesso deve essere ricordato che, per il principio dell’unitarietà
dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza a provvedere
in executivis è del giudice di appello, non solo rispetto agli imputati per i quali la
sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui

grave (art. 187 d.lgs.271/1989) veniva stabilita la pena per il reato continuato, con

confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. I. 22.3.2013, n.
21681, Rv 256081).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio; va
disposta la trasmissione degli atti alla corte d’Appello di Ancona per quanto di
competenza.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Ancona per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 2014.

p.q.m.

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