Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 673 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 673 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIPPI PIER LUIGI N. IL 30/01/1962
avverso la sentenza n. 1891/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15/10/2012, a conferma di
quella emessa dal Tribunale di Lucca, ha condannato Lippi Pier Luigi a pena di

16/10/2006, per aver distratto la somma di C 28.000 (capo A: art. 216, comma
1, n. 1, in relazione all’art. 223 L.F.)), per aver favorito il creditore Costante
uw.tt.,

Martinelli spa (capo B: art. 216, comma 3, L.F.) e pe-aggravato il dissesto della
società astenendosi dal richiedere il fallimento della stessa nonostante avesse
perso interamente il capitale sociale già alla data del 31/12/2005 (capo C: art.
217, comma 1, n. 4 e 224 L.F.).

2.

Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione,

nell’interesse dell’imputato, gli avv.ti Roberto Sacchi e Massimo Megli, i quali
avanzano le doglianze seguenti.
2.1. In relazione al capo A), lamentano l’errata applicazione di norme giuridiche
e la manifesta illogicità della motivazione. Lamentano, in particolare, che la
Corte d’appello e il Tribunale abbiano ravvisato una diminuzione patrimoniale
reale in una mera appostazione contabile, costituita dalla voce “restituzione
finanziamento soci” in realtà mai avvenuta, in quanto l’amministratore si era
limitato a pareggiare i conti con una posta fittizia per ragioni di “mera simmetria
contabile”, avendo effettuato pagamenti che non erano stati seguiti
dall’emissione, da parte del percettore, della relativa fattura. Fatto che,
aggiungono i ricorrenti, nella redazione del bilancio a partita doppia genera la
permanenza di una posta attiva di cassa, che non sarebbe stata vista
favorevolmente dai creditori (in particolare dalle banche, che avrebbero potuto
chiedere il rientro delle anticipazioni); da qui la decisione di contrapporvi la
restituzione di un finanziamento-soci, per ragioni di politica aziendale.
Si dolgono, inoltre, sempre in relazione al capo A), della mancata escussione richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. – dei testi indicati in un elenco acquisito dal
Tribunale, contenente i nominativi dei soggetti che, seppur percettori di
emolumenti dalla Tecnical Servce srl, non avevano emesso fattura.
2.2. In relazione al capo B), di dolgono della manifesta illogicità della
motivazione. Deducono che erroneamente la Corte ha ritenuto che pagamenti
fossero stati effettuati a ridosso del fallimento (ad agosto e settembre del 2006)
e che immotivatamente ha attribuito la qualifica di “preferenziali” a pagamenti

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giustizia in relazione al fallimento della Tecnical Service srl, dichiarato il

effettuati solo per ottenere la prosecuzione delle forniture necessarie alla
prosecuzione dell’attività. In ogni caso, aggiungono, non ha motivato in ordine
alla prova della consapevolezza dello stato di dissesto (allorché venivano eseguiti
i pagamenti) sia in capo al Lippi che alla Costante Martinelli spa.
2.3. In relazione al capo C) lamentano la errata applicazione di norme giuridiche.
Premesso che il “dissesto” cui fa riferimento l’art. 217 L.F. è dato dalla
“situazione di squilibrio economico patrimoniale che per la sua progressiva
ingravescenza impone di essere fronteggiata o con provvedimenti di carattere

che la percezione dello stesso, da parte dell’imputato, non poté essere
precedente al maggio 2005, allorché fu elevato il primo protesto a carico della
società. Tuttavia, aggiungono, tale fatto palesò “difficoltà economico-gestionali”,
ma non determinò la percezione di quello stato che, per la legge civile, impone
l’adozione di misure straordinarie, quali la riduzione del capitale sociale o l’avvio
di “procedure conservative”. Tale percezione, concludono i ricorrenti, l’imputato
ebbe solo con l’assemblea del 30 giugno 2006, allorché non fu possibile
approvare il bilancio, e da allora nessun atto – che aggravasse il dissesto – fu
posto in essere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. I giudici hanno ritenuto il Lippi responsabile del reato di cui al capo a)
(distrazione) perché le scritture contabili societarie evidenziavano prelievi da
parte dell’amministratore a titolo di “restituzione finanziamento soci” senza che
vi fosse la prova di finanziamenti effettuati dai soci alla società. Questo fatto è
senz’altro sufficiente – come logicamente ritenuto dai giudici di merito – a
integrare il reato contestato, posto che l’inesistenza del credito, ovvero l’assenza
di prova di un precedente finanziamento, priva di causa l’attribuzione fatta
dall’amministratore a sé stesso.
I difensori insistono – come hanno già fatto dinanzi ai giudici del merito sul fatto che non vi è prova di prelievi da parte dell’imputato e che si è trattato di
un artificio contabile posto in essere per pareggiare i conti, in quanto il Lippi
aveva, in realtà, effettuato pagamenti a fornitori di beni e di servizi senza
ricevere regolare fattura. La tesi è largamente confutata dalla Corte territoriale,
la quale ha rilevato che la situazione dedotta a titolo difensivo non risulta avere
punti di appoggio adeguati e apprezzabili sul piano della prova, in quanto non
supportata da alcun riscontro documentale (contratti, scritture, lettere, copie di
assegni, brogliacci di cantiere o altro da cui risultasse che la società aveva
beneficiato di prestazioni riconducibili alla sua attività caratteristica). Inoltre, che

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economico-finanziario, commerciale, ovvero di carattere strutturale”, deducono

è altamente inverosimile che il Lippi abbia effettuato, col denaro della società,
pagamenti senza pretendere quantomeno una informale quietanza e senza
lasciare traccia, nella documentazione societaria, dei pagamenti stessi (matrici di
assegni, copie di bonifici, ecc.), in modo da poter dimostrare che il debito era
stato onorato ed evitare di esporre la società al rischio di pagare due volte.
Tanto basta per ritenere adeguatamente assolto l’onere motivazionale gravante
sul giudicante, giacché gli argomenti addotti a sostegno della conclusione
assunta si lasciano apprezzare per congruenza e logicità e non sono validamente

allo sforzo probatorio profuso – non sono stati in grado di ancorare la tesi
sostenuta ad alcun concreto elemento di prova (nemmeno l’imputato, che non si
è sottoposto ad esame, ha sostenuto la tesi propalata dai difensori) ed hanno
fornito spiegazioni, intorno alla condotta del Lippi, congetturali e incongruenti.
Ciò che non è stato spiegato, infatti, è perché l’imputato, che aveva
regolarmente pagato i servizi ricevuti e non si era visto recapitare le relative
fatture, non abbia seguito la strada maestra dell’autofatturazione – accantonata,
nella tesi difensiva, con argomenti inconsistenti: l’auto fatturazione, dicono, non
si attagliava al caso o avrebbe fatto presumere operazioni inesistenti – ed abbia,
invece, fatto ricorso ad un “artificio contabile”, rappresentato dalla voce
“restituzione di finanziamento socio”, che esponeva, esso si, l’amministratore al
sospetto di una gestione personalistica e poco rispettosa dei diritti dei creditori.
Invece, il caso rappresentato dalla difesa è proprio quello dell’autofatturazione,
come certamente noto ai consulenti del Lippi (ai quali l’imputato, secondo i
difensori, si sarebbe rivolto), in quanto l’art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/1997
(ma anche il previgente art. 41, sesto comma, del Dpr 633/1972 abrogato
dall’art. 16 del d.lgs. 471/1997), prevede che il cessionario di beni o servizi deve
procedere alla regolarizzazione dell’operazione, mediante autofattura, se – come
nella tesi proposta – non ha ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell’operazione. Il non aver mai spiegato, o averlo fatto con
argomenti chiaramente incongrui, perché questa strada non sia stata seguita
rende la tesi difensiva assolutamente inidonea a scardinare il ragionamento
spiegato dai giudici territoriali in ordine alla contestata e ritenuta distrazione.
E ciò senza considerare che non è corretto il presupposto del ragionamento
difensivo, giacché non è vero che i pagamenti non fatturati dal percettore
generano, nella redazione del bilancio a partita doppia, una posta attiva di cassa,
che l’amministratore avrebbe dovuto in qualche modo spiegare, giacché la “posta
attiva di cassa” consegue alla contabilizzazione di operazioni (quale, ad esempio,
l’emissione di assegno a proprio favore) che determinano il passaggio di somme
da un conto ad un altro (nella specie, dalla banca alla cassa), che avrebbero

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contrastati da quelli spesi dai difensori, i quali – salvo quanto si dirà in ordine

inevitabilmente lasciato traccia nella documentazione societaria: tracce del tutto
assenti nel caso concreto.

2. L’altro argomento speso dai difensori del Lippi per dimostrare l’erroneità della
conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito riguarda la prova dei
pagamenti sopra menzionati; prova che, secondo la difesa, è stata
indebitamente compressa. La censura è infondata, avendo i giudici rilevato che:
– la tesi che lo “sbilancio contabile” consegua a pagamenti non seguiti da

spiegazioni, né al curatore né al giudice del dibattimento, intorno alle ragioni per
cui la società si è trovata, in un determinato momento, a mostrare un attivo di
cassa inesistente e non ha mai spiegato quali beni o servizi abbia acquistato con
il denaro mancante (anche solo contabilmente);
– la tesi che il Lippi abbia inserito, in contabilità, la voce “restituzione
finanziamento soci” per ovviare ad una lacuna documentale rappresenta una
ipotesi fatta dal consulente Martinelli, che avrebbe appreso la circostanza dallo
stesso imputato;
– la difesa dell’imputato non ha chiesto, nei termini di cui all’art. 468 cod. proc.
pen., l’ammissione di testimonianze dirette a dimostrare l’uso fatto del denaro
societario, né che i 28 mila euro “mancanti” (o appostati come “restituzione
finanziamento soci”) rappresentassero il corrispettivo di servizi ricevuti dalla
società. A tanto si è decisa solo dopo che il Martinelli ha avanzato l’ipotesi sopra
specificata.
In queste condizioni non merita alcuna censura la decisione del Tribunale,
avallata dalla Corte d’appello, motivata sul rilievo che l’evanescenza del dato di
partenza (i servizi ricevuti dalla società, di cui nulla, per scelta dell’imputato, è
dato sapere) non consente di stabilire alcun collegamento tra le somme
contabilizzate nel modo anzidetto e quelle asseritamente corrisposte ai fornitori,
e quindi non consente di supportare la tesi difensiva che lo “sbilancio contabile”
sia conseguente a pagamenti non documentati, ma comunque effettuati
nell’interesse della società. Peraltro, va rilevato che il motivo di ricorso per
cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova
decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata
chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.,
sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova,
sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei
poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 stesso codice,
non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Cassazione
penale, sez. I, 15/04/2010, n. 16772). Così come va rilevato che, anche laddove
i soggetti indicati dalla difesa avessero confermato la ricezione di somme da

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regolare fattura non è stata sostenuta dall’imputato, il quale non ha mai fornito

parte dell’imputato, si sarebbe comunque posta la necessità di accertare se
quelle somme erano state diversamente contabilizzate, se si trattava delle sole
somme percepite dalla società fallita e se erano relative a lavori da questa
commissionati. Si imponeva, quindi, una ulteriore attività di accertamento e di
verifica incompatibile col carattere della prova supposta dall’art. 507 cod. proc.
pen., che deve essere, per fondare il ricorso per Cassazione, “decisiva”. E tale è
quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito
quadro probatorio oppure atta di per sé ad inficiare l’efficacia dimostrativa di

comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l’efficacia
dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare
una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio (Cassazione penale,
sez. un., 11/04/2006, n. 17050).

3. Anche la motivazione resa in ordine al bancarotta preferenziale è priva delle
illogicità lamentate dal ricorrente. Solo assertiva, innanzitutto, è l’affermazione
che la Corte abbia errato nel parlare di pagamenti effettuati a ridosso del
fallimento, dal momento che non viene dedotto, né dimostrato, il travisamento
della prova. Peraltro, la Corte territoriale, parlando di pagamenti “reiterati”
nell’agosto e settembre del 2006 ha chiaramente inteso affermare che vi erano
stati pagamenti effettuati “anche” nel mesi suddetti, ma non ha riferito all’estate
del 2006 tutti i pagamenti preferenziali di cui ha ravvisato l’esistenza; anzi, ha
chiaramente esposto che i pagamenti erano stati effettuati nei sei mesi
antecedenti la dichiarazione di fallimento (pag. 2 della sentenza d’appello).
Logica e congrua è, invece, la motivazione resa in ordine alla natura dei
pagamenti effettuati a favore della Costante Martinelli spa, avendo evidenziato
che furono eseguiti quando la società suddetta aveva smesso di effettuare
forniture alla società fallita (l’ultima fattura è del gennaio 2006) e anche quando
era già stata presentata istanza di fallimento da parte della Finterm srl. Trattasi
di argomenti che, in base a logica ed esperienza, rimandano univocamente
all’intenzione di favorire taluno dei creditori, anche perché la spiegazione
alternativa, fornita dal difensore (i pagamenti +ano funzionali alla prosecuzione
delle forniture necessarie alla attività d’impresa), è smentita dalle risultanze
oggettive dell’indagine giudiziaria, certo essendo che i pagamenti contestati
furono eseguiti proprio quando le forniture erano cessate. Al riguardo, poi, non
può farsi a meno di rilevare, per gli indubbi riflessi che la normativa civilistica ha
sull’interpretazione degli istituti penali del diritto fallimentare, che, in base all’art.
67, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’ articolo 2,
comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, non sono soggetti all’azione
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altra o altre prove di sicuro segno contrario: tale non è quella abbisognevole di

revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa nei termini d’uso”. Norma che è stata, fin dall’inizio, interpretata nel
senso che la revocatoria è esclusa quando i pagamenti, “effettuati nei termini
d’uso”, siano stati eseguiti per ottenere la fornitura di beni e servizi necessari
alla prosecuzione dell’attività d’impresa, mentre, nella specie, i pagamenti furono
eseguiti per ridurre l’esposizione debitoria verso un creditore e senza ottenere
alcunché in cambio, quando già lo stato di decozione della società era
conclamato. Logicamente, pertanto, in tale contesto è stato ravvisato il dolo di

creditori, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo
eventuale, nel pregiudizio per altri (Cass. 24-2-98 n. 4427 Rv. 211138).
Nessun rilievo, infine, ha, nella configurazione della bancarotta
preferenziale, lo stato soggettivo del creditore favorito, che potrà eventualmente
rispondere di concorso nel reato proprio, ma non influenza in nessuna maniera la
posizione dell’imprenditore che, intenzionalmente, attui pagamenti preferenziali.

3. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, concernente il reato di cui al
capo C). La Corte ha motivato il giudizio di condanna in considerazione
dell’inerzia, tenuta dall’amministratore, in ordine all’iniziativa del fallimento, che
si imponeva fin dal 2005, perché già in quell’anno si era palesato il grave e
irreversibile stato di dissesto della società. Per giungere a tanto ha fatto
riferimento alle dichiarazioni del curatore, secondo cui “le difficoltà finanziarie
della Tecnica! Service srl sembrano essere state croniche” e già alla fine del 2005
la situazione debitoria della società era oggettivamente e da tempo
“insostenibile”; ha tenuto conto dei primi protesti elevati a carico della società,
risalenti al maggio del 2005, nonché dell’atteggiamento dei principali creditori,
tra cui la Costante Martinelli spa, che già alla fine del 2005 si rifiutò di eseguire
ulteriori forniture proprio in considerazione dei reiterati inadempimenti. Ha
evidenziato che il bilancio chiuso al 31/12/2005 evidenziava una perdita di oltre
274.000 euro, con riduzione del capitale sociale sotto il limite legale, e tuttavia il
Lippi non aveva, come pure avrebbe dovuto, convocato l’assemblea per
assumere le iniziative di legge.
Tutto ciò considerato, ed alla stregua di tanto, il motivo di ricorso in esame – che
non evidenzia alcuna reale incongruenza nella ricostruzione fattuale dei giudici di
merito, né un travisamento (pure denunciato) della prova – appare piuttosto
funzionale ad un nuovo giudizio di fatto, cui questa Corte viene invitata con
argomenti di tenore apodittico o suggestivo, laddove si riconosce che già nel
maggio del 2005 il Lippi aveva, o poteva avere, la percezione “di una
ingravescenza della situazione economica aziendale” e tuttavia si rimanda al
giugno del 2006 – al momento di approvazione del bilancio – la consapevolezza,
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bancarotta, dato dalla preferenza intenzionalmente attribuita a taluno dei

nel Lippi, della gravità della situazione, distinguendo, in maniera per vero
sibillina, tra “percezione di difficoltà economico-gestionali” e “percezione
(dell’obbligo – ndr) di riduzione del capitale sociale”, tralasciando di considerare
che ben altri – oltre il bilancio – sono gli strumenti a disposizione
dell’imprenditore (o dell’amministratore) per monitorare la gestione e rendersi
conto dello stato economico e finanziario dell’impresa. Riduttiva è, infine,
l’affermazione che il ritardo non produsse alcun danno per la società e per i
creditori – in quanto nessun atto nocivo, viene detto, fu posto in essere dopo il

giacché il danno avuto di mira dal legislatore – e che la norme tende ad evitare non è solo quello conseguente all’attività dell’imprenditore, ma – come
correttamente rilevato dalla Corte d’appello – anche quello collegato all’inutile
passaggio del tempo, che aggrava di interessi passivi il debito dell’impresa,
determina la svalutazione dei beni aziendali e allontana nel tempo la
soddisfazione dei creditori.
Per quanto sopra il ricorso va rigettato. Consegue, per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2013

mese di luglio 2006 (allorché fu depositata la prima istanza di fallimento) –

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