Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6725 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6725 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPECA CESARE N. IL 09/10/1965
avverso l’ordinanza n. 343/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
letteAseeatite-le conclusioni del PG Dott. AuARYA-c;

i”):.e.Albi

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 20/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 14.6.2013 Speca Cesare richiedeva di dichiarare non
esecutiva la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte
di appello Milano il 10.5.2010, irrevocabile il 31.10.2005, poiché non
notificata nel domicilio eletto dal ricorrente presso il difensore di fiducia
sin dal 31.1.2003.
Con ordinanza del 21.6.2013, adottata de plano, la Corte di appello di

osservando che, pur in presenza della elezione di domicilio presso il
difensore avvenuta il 31.1.2003, la notificazione dell’estratto
contumaciale della sentenza eseguita a mani della madre convivente
doveva ritenersi comunque idonea a determinare la conoscenza dell’atto
da parte dell’imputato.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo: 1) nullità dell’ordinanza poiché emessa senza il rispetto delle
garanzie difensive previste dall’art.127 cod.proc.pen.; 2) illogicità della
motivazione nella parte in cui ha ritenuto la ritualità della notificazione
effettuata presso la madre convivente anziché nel domicilio eletto presso
lo studio del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed assorbente motivo di ricorso è fondato.
Al di fuori dei casi di inammissibilità espressamente previsti
dall’art.666 comma 2 cod.proc.pen., il provvedimento che il giudice
dell’esecuzione assume “de plano”, senza fissazione dell’udienza in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore ( e del
pubblico ministero ), è affetto da nullità assoluta rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt.178 lett.c) e 179
comma 1 cod.proc.pen. (conforme Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013,
P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111).
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di
appello di Milano perché proceda a nuovo esame della richiesta nelle
forme dell’udienza camerale partecipata ai sensi dell’art.666 comma 4
cod.proc.pen.
P.Q.M.

Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Milano.

Così deciso in Roma il 20.1.2014

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