Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6722 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6722 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO LUIGI N. IL 10/11/1947
avverso l’ordinanza n. 16/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/geniite le conclusioni del PG Dott. 94.4.”àeili -a<- roepe-, oL 1.4L43,v,z( Uditi difensor Avv.; altatn.s_"43,Ae. avvx,,a/v~".:vyr, 1-)az Data Udienza: 20/01/2014 RITENUTO IN FATTO Con istanza del 9.4.2013 il difensore di D'Alessandro Luigi reiterava la richiesta che , in relazione al provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso il 14.3.2008, il beneficio dell'indulto fosse applicato sulla pena risultante dal cumulo giuridico anziché sulla pena risultante dal cumulo materiale. Con ordinanza del 8.5.2013 la Corte di assise di appello di Napoli richiesta già decisa con ordinanza del 25.1.2012, avverso la quale era pendente ricorso per cassazione. Contro l'ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti motivi: erroneità della decisione con la quale la Corte di assise di appello ha ritenuto che l'opposizione proposta avverso l'ordinanza 25.1.2012 dovesse qualificarsi come ricorso per cassazione; erroneità della tesi secondo cui il condono deve essere applicato prima della riduzione delle pene concorrenti ai sensi dell'art.78 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile sussistendo una causa di preclusione. Il ricorrente, con la propria istanza del 9.4.2013, ha dichiaratamente reiterato la richiesta di applicazione dell'indulto sul cumulo giuridico delle pene, anziché sul cumulo materiale come stabilito dalla medesima Corte di appello con l'ordinanza del 25.1.2012, opposta dall'interessato. Il giudice dell'esecuzione, nuovamente adito per la medesima questione, ha correttamente rilevato l'inammissibilità di una richiesta costituente mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata. In proposito deve considerarsi che il principio preclusivo del ne bis in idem stabilito dall'art.649 cod.proc.pen. è estensibile anche ai provvedimenti emessi a conclusione del procedimento di esecuzione ( o di sorveglianza), come è desumibile dall'art.666 comma 2 cod.proc.pen. nella parte in cui dichiara inammissibili le richieste costituenti duplicazione di istanze già rigettate; pertanto, allorché il provvedimento del giudice statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta dichiarava inammissibile l'istanza, poiché mera riproposizione della • all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi dotati del requisito della novità ( conforme Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695). A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.1.2014. ammende della somma di mille euro

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