Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6722 del 20/01/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6722 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO LUIGI N. IL 10/11/1947
avverso l’ordinanza n. 16/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/geniite le conclusioni del PG Dott. 94.4.ӈeili -a<- roepe-,
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1.4L43,v,z( Uditi difensor Avv.; altatn.s_"43,Ae. avvx,,a/v~".:vyr, 1-)az Data Udienza: 20/01/2014 RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 9.4.2013 il difensore di D'Alessandro Luigi reiterava
la richiesta che , in relazione al provvedimento di esecuzione pene
concorrenti emesso il 14.3.2008, il beneficio dell'indulto fosse applicato
sulla pena risultante dal cumulo giuridico anziché sulla pena risultante dal
cumulo materiale.
Con ordinanza del 8.5.2013 la Corte di assise di appello di Napoli richiesta già decisa con ordinanza del 25.1.2012, avverso la quale era
pendente ricorso per cassazione.
Contro l'ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti motivi:
erroneità della decisione con la quale la Corte di assise di appello ha
ritenuto che l'opposizione proposta avverso l'ordinanza 25.1.2012
dovesse qualificarsi come ricorso per cassazione; erroneità della tesi
secondo cui il condono deve essere applicato prima della riduzione delle
pene concorrenti ai sensi dell'art.78 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sussistendo una causa di preclusione.
Il ricorrente, con la propria istanza del 9.4.2013, ha dichiaratamente
reiterato la richiesta di applicazione dell'indulto sul cumulo giuridico delle
pene, anziché sul cumulo materiale come stabilito dalla medesima Corte
di appello con l'ordinanza del 25.1.2012, opposta dall'interessato.
Il giudice dell'esecuzione, nuovamente adito per la medesima
questione, ha correttamente rilevato l'inammissibilità di una richiesta
costituente mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata.
In proposito deve considerarsi che il principio preclusivo del ne bis in
idem stabilito dall'art.649 cod.proc.pen. è estensibile anche ai provvedimenti emessi a conclusione del procedimento di esecuzione ( o
di sorveglianza), come è desumibile dall'art.666 comma 2 cod.proc.pen.
nella parte in cui dichiara inammissibili le richieste costituenti
duplicazione di istanze già rigettate; pertanto, allorché il provvedimento
del giudice statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di
definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve
ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che,
essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta dichiarava inammissibile l'istanza, poiché mera riproposizione della •
all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione
assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base
di elementi dotati del requisito della novità ( conforme Sez. 1, n. 5099
del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695).
A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.1.2014. ammende della somma di mille euro