Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6721 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6721 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AFIFI MAHMOUD MOHAMED N. IL 20/10/1945
avverso l’ordinanza n. 7300/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 04/06/2013
sentita la r azione fatta dal Consigliere
lette/se

Uditi difenso

.;

Data Udienza: 20/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 4 – 7/6/2013,
rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione
domiciliare, anche per motivi di salute, avanzate da Afifi Mahmoud Mohamed,
condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Il Tribunale rilevava che il condannato era irreperibile: la persona indicata

disponibile, mentre Afifi era risultato sconosciuto al domicilio dell’ex-moglie,
indicato in alternativa; per di più, l’impossibilità di rintracciare il condannato
aveva impedito di verificare la grave patologia risultante dalla documentazione
sanitaria (neoplasia del colon traverso).

2. Ricorre per cassazione il difensore di Afifi Mahmoud Mohamed, deducendo
travisamento del fatto, violazione di legge e vizio di motivazione.
Gli accertamenti disposti dal Tribunale di Sorveglianza con riferimento al
domicilio dell’ex moglie erano stati effettuati presso un domicilio diverso da
quello indicato nell’istanza (il domicilio indicato era posto in via G.B. Scozza, 17,
mentre la Cancelleria aveva erroneamente chiesto le ricerche del condannato in
via Gaetano Scorza, 17); di conseguenza, la polizia giudiziaria aveva attestato
l’irreperibilità del soggetto.
La motivazione del provvedimento era, quindi, illogica, in quanto
presupponeva erroneamente l’irreperibilità del soggetto e l’ineseguibilità delle
misure alternative.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dalla lettura degli atti del procedimento emerge che, effettivamente, vi fu
l’errore denunciato in ricorso: all’udienza del 10/4/2013 il Tribunale di
Sorveglianza aveva disposto rinvio del procedimento, mandando alla Cancelleria
per acquisire informazioni dalla polizia giudiziaria sulla condotta e sul domicilio
dell’indagato e per richiedere visita medico legale sull’interessato.

La ricerca era stata effettuata con l’indicazione dell’indirizzo di Via Scorza,

2

nell’istanza per l’esecuzione della detenzione domiciliare si era dichiarata non

17, mentre l’istante aveva indicato quello di Via Scozza (si tratta di vie entrambe
esistenti a Roma).
Ovviamente il condannato era risultato sconosciuto e la visita medica non
era stata effettuata.

Sembra evidente che il Tribunale di Sorveglianza, anche se
inconsapevolmente, sia incorso in un travisamento della prova, atteso che ha
prestato fede alle informazioni rese dalla polizia giudiziaria circa la non

senza rendersi conto che le ricerche erano state effettuate in un domicilio
diverso.

L’ordinanza deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Roma.

Così deciso il 20 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

reperibilità del soggetto all’indirizzo indicato nell’istanza di affidamento in prova,

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