Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6720 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6720 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUELI VINCENZO N. IL 15/02/1965
avverso l’ordinanza n. 112/2011 GIP TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, del 30/04/2013
sentita la elazione fatta dal Consigliere D9ptt. GIAC_QMO RipC. 94;
lette/s,rfe le conclusioni del PG Dott. (0.3.–s—17
\)

Data Udienza: 20/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice

dell’esecuzione, con ordinanza del 30/4/2013 rigettava l’istanza proposta da
Gueli Vincenzo di nullità della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del
1/7/1997; secondo l’istante, la nullità derivava dalla circostanza che la condanna
era stata emessa per reato permanente commesso anteriormente alla data in cui
l’imputato era giunto in Italia dalla Germania in forza di provvedimento

Il Giudice dava atto che, per il reato per il quale Gueli era stato giudicato,
non era intervenuta provvedimento di estradizione; rilevava, tuttavia, che in
sede esecutiva non possono essere rappresentate questioni relative
all’estradizione, attesa la irrevocabilità delle sentenze intervenute.
Il condannato, quindi, non poteva ottenere la declaratoria di ineseguibilità
della condanna attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art.
670 cod. proc. pen., in quanto, in sede esecutiva, non può essere dedotta la
violazione della clausola di specialità.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Vincenzo Gueli, deducendo

violazione degli artt. 599 e 670 cod. proc. pen..
Il ricorrente sostiene che il Giudice dell’esecuzione è competente a giudicare
sull’eseguibilità delle sentenze, anche se la loro irrevocabilità deve essere
contestata in sede di revisione; in tal senso il ricorrente deduce una decisione del
Tribunale di Firenze, non impugnata con ricorso per cassazione.
In definitiva, in sede esecutiva si possono rappresentare le questioni relative
all’estradizione che incidono sul titolo, che resta irrevocabile fino a revoca ma
ineseguibile per l’accertato difetto di estradizione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente distingue tra contestazione della irrevocabilità della sentenza,
che sarebbe deducibile in sede di revisione, e contestazione dell’eseguibilità della
sentenza di condanna emessa in violazione del principio di specialità che, in forza

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estradizionale concesso per diverso reato.

dell’art. 721 cod. proc. pen., sarebbe proponibile al giudice dell’esecuzione:
aveva chiesto, quindi, al giudice dell’esecuzione di dichiarare non eseguibili le
sentenze di condanna.

Tale prospettazione è stata definitivamente sconfessata dalle Sezioni Unite
di questa Corte che, con sentenza Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007 – dep.
18/03/2008, Pazienza, Rv. 238953, hanno stabilito il principio per cui la
questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e

non è più deducibile in sede di esecuzione.

L’inquadramento giuridico della clausola di specialità è stato individuato da
quella pronuncia come clausola introduttiva di una condizione di procedibilità
dell’azione penale, la cui mancanza non determina l’inesistenza della sentenza,
che acquista il carattere dell’irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice
dell’esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa.
Ed infatti, il difetto di una condizione di procedibilità, se comporta la nullità o
inutilizzabilità degli atti, non impedisce che la pronuncia di merito acquisisca
autorità di cosa giudicata. Essa, infatti, non determina l’inesistenza della
sentenza, ma esclusivamente una patologia annoverabile nella categoria dei vitia
in procedendo, così da consentire la produzione dell’ effetto “sanante” derivante
dal giudicato (Sez. 2, 11 febbraio 1980, Artico). Non a caso la giurisprudenza ha
esteso la disciplina della revisione, come rimedio straordinario, alle ipotesi di
condanna passata in giudicato nonostante la mancanza di una condizione di
procedibilità (Sez. 1, 5 maggio 1986, Borelli).
Ricostruita, dunque, la clausola della specialità come condizione di
procedibilità, è pacifico che l’error in procedendo costituito dall’essersi giudicato
un imputato in violazione della regola ora ricordata – per risultare il fatto diverso
da quello per cui era stata richiesta e concessa l’estradizione – costituisce un
vizio della sentenza che ne comporta la nullità, ma non la giuridica inesistenza.
Si è infatti precisato che la violazione del principio di specialità verificatasi nel
corso del giudizio di cognizione non rende la sentenza divenuta definitiva
“giuridicamente inesistente”, in quanto l’azione penale è già stata esercitata e
definita con sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 1, 23 gennaio 2002, Di
Giovine). Da tale assunto, alcune sentenze hanno tratto la conclusione che la
causa di improcedibilità dell’azione penale, una volta formatosi il giudicato, non
possa essere fatta valere in sede esecutiva (Sez. I, 7 giugno 2006, Criaco). E ciò
perché in sede di esecuzione è preclusa la deduzione di questioni concernenti la
fase di cognizione – proponibili soltanto attraverso i normali mezzi di

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decisa ovvero non eccepita (come nel caso di specie) nel giudizio di cognizione,

impugnazione ordinaria e straordinaria – dovendo le richieste da far valere nel
procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l’esistenza del giudicato e
la validità formale del titolo che legittima l’esecuzione.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione non può attribuire alcun rilievo ad
eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel
corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in
giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla
“regolarità formale e sostanziale del titolo” su cui si fonda l’intrapresa

E proprio sulla base di tale premessa, si è esclusa la deducibilità in sede di
incidente di esecuzione della questione concernente la violazione della clausola di
specialità, già affrontata e risolta (Sez. 1, 10 maggio 2006, Bianco) o non
eccepita nel corso del giudizio di cognizione (Sez. 1, 23 gennaio 2004, Carlino).
Cosicché il giudice dell’esecuzione non può annullare la sentenza di condanna per
violazione del principio di specialità della estradizione (Sez. V, 27 novembre
1991, Cesari).

Anche successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, questa Corte ha
ribadito che la violazione della clausola di specialità, con conseguente condanna
per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli per i quali è
stata accordata l’estrazione, si risolve in un “error in procedendo”, che resta
assorbito dal passaggio in cosa giudicata della sentenza (Sez. 1, n. 43095 del
22/10/2012 – dep. 07/11/2012, Di Noia, Rv. 253706), escludendo che la
questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e
decisa nel giudizio di cognizione, sia deducibile in sede d’esecuzione (Sez. 6, n.
30897 del 21/05/2008 – dep. 23/07/2008, Fabbrocino, Rv. 240323).

Correttamente, pertanto, il Giudice dell’esecuzione ha escluso di poter
intervenire sull’esecuzione delle sentenze, divenute irrevocabili.

P.Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20 gennaio 201(4

Il Consigliere estensore

eli

ALTA
CCLLEIRIA

Il Presidente

esecuzione.

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