Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6718 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6718 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IORDACHE ION N. IL 11/12/1970
avverso l’ordinanza n. 84/2012 TRIB.SEZ.DIST. di DESIO, del
10/04/2013
sentita la rp1azione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/setfte le conclusioni del PG Dott.

(3A /) ais\an

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 20/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 10/4/2013 rigettava l’istanza avanzata da
Iordache Ion, condannato in stato di contumacia con l’alias Szicagyi 3anos, di
declaratoria di non irrevocabilità della sentenza di condanna.
Secondo l’istanza, il decreto di irreperibilità emesso per la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza era nullo in quanto emesso nei

alias che, nel corso degli anni, il soggetto aveva utilizzato.
Il Giudice rilevava che il verbale di vane ricerche del 29/11/2004, pur non
riportando tutti gli alias usati dal condannato, dava atto delle ricerche eseguite in
tutti i luoghi noti e, in particolare, presso l’ultima residenza dello stesso. Le
ricerche non sarebbero state differenti se il verbale avesse riportato gli ulteriori
alias. Il Giudice aggiungeva che gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. richiedono
una ricerca esaustiva dei luoghi, e non dei nominativi ed osservava che l’utilizzo
illecito di nomi diversi non poteva tradursi in un vantaggio per il condannato.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Iordache Ion, deducendo la

manifesta illogicità della motivazione.
Le ricerche ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità erano state
effettuate per un nominativo diverso da quello indicato nella sentenza di
condanna (Szilagy e Szicagy); inoltre, l’imputazione riportava tutti gli

alias

dell’imputato e il primo decreto di irreperibilità era stato emesso dopo le ricerche
ad ogni nominativo; la sentenza, invece, era stata emessa con l’indicazione di un
solo nome e le conseguenti ricerche ai fini del decreto di irreperibilità per la
notifica dell’estratto contumaciale erano state limitate solo a quel nominativo
(per di più, indicato erroneamente).
Il ricorrente deduce, poi, violazione di legge: gli artt. 159 e 160 cod. proc.
pen. impongono di cercare un determinato nominativo in determinati luoghi, e
non già nominativi qualunque in luoghi ben precisi. Poiché il soggetto
condannato era stato indicato con diversi nominativi, le ricerche dovevano essere
effettuate per tutti i nominativi conosciuti.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e per la
declaratoria di non irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Milano.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
dell’ordinanza impugnata.

2

confronti del diverso nominativo di Szilagy Janos e senza indicazione degli altri

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Come esattamente osservato dal Giudice nell’ordinanza impugnata, l’art.
159 cod. proc. pen. impone di effettuare le ricerche ai fini di un eventuale
decreto di irreperibilità in determinati luoghi collegati alla persona dell’imputato;

abbia usato vari alias non comporta, di per sé, la ricerca in luoghi diversi, a
meno che alcuni luoghi (ad esempio, quello dell’ultima dimora) siano
specificamente conosciuti in collegamento con il diverso nominativo.

Si deve ancora ricordare che l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi
indicati dall’art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto
di irreperibilità è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia
alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio
dell’attività lavorativa dell’imputato), che rappresenta il limite logico di ogni
garanzia processuale (Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012 – dep. 10/05/2012,
Domollaku, Rv. 252626; Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011 – dep. 07/12/2011,
Beato, Rv. 251359).

Alla luce di questi principi si coglie anche la genericità della contestazione
del ricorrente: egli non deduce, infatti, che in concreto le ricerche siano state
insufficienti, che, cioè, lo stesso fosse reperibile in un altro indirizzo o, ancora,
che al momento delle ricerche egli era detenuto sotto altro nome (circostanza,
quest’ultima, che può essere esclusa dalla lettura dei provvedimenti di
esecuzione emessi dai Pubblici Ministeri).

Le ricerche, in realtà, sono state effettuate al domicilio di Via Melzo, 28,
Milano, l’ultimo conosciuto, in quanto Iordache (sotto altro nome) vi aveva
vissuto agli arresti domiciliari, per poi evadere il 3/2/2000, rendendosi
irreperibile (sarebbe stato arrestato solo nel 2010); non a caso, quindi, le
ricerche sono state svolte nel medesimo luogo in cui erano state svolte in
occasione del decreto di irreperibilità emesso dal G.I.P. nel corso delle indagini
preliminari, nonostante l’indicazione degli altri alias.

3

di conseguenza, il fatto che l’imputato, nel corso della sua carriera criminale,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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