Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6717 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6717 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI ANTONIETTA N. IL 16/08/1959
avverso l’ordinanza n. 267/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
1ette/s2tfte le conclusioni del PG Dott.
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< Mrtr(V/,› Data Udienza: 20/01/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24/1/2013 revocava nei confronti di Guarnieri Antonietta il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale del 5/12/2000 nonché il beneficio dell'indulto concesso dalla Corte d'appello dell'Aquila con la sentenza del 29/6/2007, irrevocabile il 16/10/2007. emessa nei confronti della Guarnieri dal G.I.P. presso il Tribunale di Teramo alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ed euro 26.000 di multa per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 nonché all'art. 81 e 644 cod. pen., commessi dal 2007 e fino al marzo 2008. 2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonietta Guarnieri, deducendo la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. e il vizio di motivazione. Non sussistevano i presupposti per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che i reati per i quali era sopravvenuta la condanna del G.U.P. del Tribunale di Teramo erano stati commessi oltre cinque anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna condizionalmente sospesa. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato. A prescindere dall'erronea indicazione contenuta nell'ordinanza, la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Teramo era stata emessa anche per il reato di usura commesso dal 2001 al 2008: per detto reato la Guarnieri era stata condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO La lettura dell'ordinanza impugnata fa emergere la violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati dalla ricorrente con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena: in effetti, la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. è prevista se il nuovo delitto è stato commesso entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa. 2 Entrambi i provvedimenti venivano motivati sulla base della condanna Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Teramo del 5/12/2000 che aveva applicato alla Guarnieri una condanna condizionalmente sospesa era divenuta irrevocabile il 7/2/2001: il quinquennio scadeva, pertanto, il 7/2/2006. Risulta, pertanto, ingiustificata la revoca disposta. Il Giudice di rinvio provvederà sulla richiesta del P.M. verificando se - come il Procuratore Generale indica nella requisitoria - in realtà i delitti per i quali è stata emessa la nuova condanna dal G.I.P. Tribunale di Teramo del 21/10/2008 quinquennio successivo alla sentenza di condanna condizionalmente sospesa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Teramo. Così deciso il 20 gennaio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente siano stati commessi, non dal 2007 al 2008, ma dal 2001 al 2008, quindi nel

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