Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6716 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6716 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nei confronti di:
RANUCCI ANTIMO N. IL 15/12/1961
avverso l’ordinanza n. 1555/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 18/02/2013
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/s ite le conclusioni de4 PG Dott. Ark-r\t ■

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Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 18/2/2013,
accoglieva il reclamo proposto da Ranucci Antimo, detenuto sottoposto al regime
di cui all’art. 41 bis legge 354 del 1975, avverso le limitazioni imposte dalla
Direzione della Casa Circondariale di Rebibbia, in applicazione di circolare DAP, in
materia di divieto di ricezione libri ed altro, e disponeva che la circolare DAP n.
8845/201 fosse disapplicata nella parte in cui inibisce ai detenuti in regime

e impone loro di acquistare gli stessi soltanto mediante l’istituto penitenziario,
invece di poterli ricevere dai familiari; disponeva, altresì, la disapplicazione degli
ordini di servizio emessi dalla Direzione in esecuzione della predetta circolare
DAP nella parte indicata.
Il Magistrato riteneva il reclamo ammissibile, in quanto la circolare incideva
sui diritti soggettivi del detenuto; riteneva che la menzionata circolare limitasse il
diritto costituzionale alla libertà della corrispondenza sancito dall’art. 15 della
Costituzione; che la materia era regolata dall’art. 18 ter legge 354 del 1975, che
regola le limitazioni e la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza;
che, pertanto, non potesse essere disposta per circolare ministeriale nessuna
limitazione alla ricezione della stampa e alla sua trasmissione all’esterno,
dovendo la stessa essere vagliata, in casi singoli e per periodi di tempo
determinati, solo dall’Autorità Giudiziaria.
Secondo il Magistrato, le difficoltà e gli oneri per l’attuazione di un efficiente
visto di controllo non possono essere superati con l’introduzione di ulteriori
limitazioni che, di fatto vanificherebbero il diritto allo studio e all’informazione:
infatti, il divieto di ricevere libri dai familiari e la previsione della necessità di
acquistarli in carcere comportano maggiori oneri economici per il detenuto e
tempi di attesa molto lunghi.

2. Ricorre per cassazione il Ministro della Giustizia, premettendo che, in più
occasioni, era emerso l’utilizzo di libri e riviste come veicoli per comunicazioni
illecite, sia con l’esterno che tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialità; spesso erano state trovate manomissioni o segnature sui libri;
frequentemente i detenuti chiedevano di restituire ai familiari libri e riviste poco
tempo dopo averli ricevuti. L’utilizzo di libri e riviste per comunicare all’esterno
era un fatto accertato e confermato da collaboratori di giustizia.
La Circolare DAP era stato, pertanto, adottata alla luce della ratio del regime
di cui all’art. 41 bis ord. pen..

2

differenziato la ricezione dall’esterno e la trasmissione all’esterno di libri e riviste

Il ricorrente deduce violazione di legge. L’ordinanza fa confusione tra
limitazione alla corrispondenza e regolamentazione dell’invio di libri e riviste, che
non rientrano nel concetto di corrispondenza, ma vengono considerati come
pacchi: la circolare ministeriale si era limitata a disciplinare le modalità di
acquisizione della stampa da parte dei detenuti, escludendo che questa possa
avvenire tramite pacchi.
Inoltre, la circolare non comporta alcuna violazione dell’art. 18 ter ord. pen.:
fermo restando la libertà per il detenuto di scegliere i testi con i quali informarsi,

possesso delle pubblicazioni desiderate, senza prevedere alcun sindacato
dell’amministrazione sul merito e sul contenuto dei testi acquistati all’esterno; né
la mancata consegna delle riviste inviate con pacchi era equivalente ad un
provvedimento di trattenimento.
In definitiva, secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata non tiene nel
dovuto conto l’aspetto essenziale e qualificante del regime detentivo speciale,
vale a dire la sua funzione preventiva, consistente nell’approntamento di misure
volte ad impedire le comunicazioni e i collegamenti con le organizzazioni
criminali all’esterno del carcere.

3. Ricorre per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, svolgendo identiche argomentazioni e chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede annullarsi senza
rinvio l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

I detenuti che possono essere sottoposti al regime speciale di detenzione
previsto dall’art. 41-bis O.P. e gli scopi del predetto regime sono chiaramente
indicati nel secondo comma del citato articolo, nel quale si statuisce che, nel
caso in cui lo stato di detenzione sia stato ordinato per taluno dei delitti
richiamati nello stesso articolo, il Ministro della giustizia ha la facoltà di
sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole di trattamento previste
dall’Ordinamento Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti del detenuto con un’associazione criminale, terroristica o eversiva.

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l’amministrazione aveva disciplinato i mezzi mediante i quali il detenuto viene in

Impedire i collegamenti con l’associazione di appartenenza è, quindi, lo
scopo principale per il quale è stato previsto un regime speciale di detenzione
per alcuni detenuti che hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora
operative durante il periodo di detenzione del detenuto sottoposto al predetto
regime.
Le particolari restrizioni alle quali devono essere sottoposti i detenuti ai quali
è stato applicato il regime in questione sono previste dall’Ordinamento
Penitenziario e sono specificate, in base alle esigenze del caso, nel

nei confronti del detenuto.
Non vi è dubbio però che residui, in capo all’amministrazione penitenziaria,
un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni rivolte alla
suddetta categoria di detenuti, che deve essere esercitato nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, senza comunque rendere inutilmente più
penosa la regola speciale imposta al detenuto e senza che si verifichi una inutile
compressione di diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto.
In altri termini, si deve affermare che nella materia

de qua la norma

regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla
legge e dal provvedimento ministeriale e non deve imporre limitazioni che
appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale.

Con la circolare del DAP del 16.11.2011 sono state imposte determinate
regole nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis
ord. pen., con riguardo in particolare all’acquisto e alla circolazione di stampe e
di libri, alla sottoscrizione di abbonamenti, all’accumulo di testi nella propria
camera di detenzione.
Con l’ordinanza impugnata il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che
alcune regole dettate dalla suddetta circolare introducessero gravose limitazioni
in contrasto con l’attuale disciplina legislativa della materia e comprimessero
diritti costituzionalmente garantiti al detenuto, anche se sottoposto a regime di
detenzione speciale, quali il diritto all’informazione e alla rieducazione attraverso
la lettura ed anche il diritto allo studio, che sarebbe limitato dal divieto di
accumulo di testi nella propria cella.

La suddetta circolare del DAP ha indicato le ragioni per le quali ha introdotto
le regole sopra indicate nella acquisizione, circolazione e custodia di libri: era
stato constatato che, utilizzando tecniche di linguaggio criptico, attraverso il
ricevimento o la consegna di libri era possibile per detenuti sottoposti al regime
speciale di cui all’art. 41-bis O.P. ricevere o far pervenire all’esterno messaggi;

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provvedimento del Ministro della giustizia che dispone il suddetto regime speciale

inoltre era opportuno non far conoscere a terzi l’istituto di assegnazione del
detenuto sottoposto a regime speciale; infine l’accumulo eccessivo di testi nella
camera detentiva rendeva difficoltose le perquisizioni ordinarie.
Risulta evidente che talune delle regole sopra indicate sono state introdotte
con l’espressa finalità di impedire che, attraverso la ricezione o la consegna di
testi, il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o comunicare
all’esterno messaggi cifrati.

limitato il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di
testi, ma si sottopone a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle
stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di
libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal
personale addetto al controllo.
Anche il diritto allo studio non viene in alcun modo limitato per il solo fatto
che si impedisce al detenuto di tenere nella propria cella un numero eccessivo di
libri; tale divieto appare del tutto giustificato dalle ragioni indicate nella circolare.
Risulta del tutto ragionevole la prescrizione che abbonamenti a pubblicazioni
avvengano per il tramite della direzione dell’istituto o dell’impresa incaricata
della distribuzione in carcere, al fine di mantenere un’opportuna riservatezza sul
luogo di detenzione del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord.
pen..

Le regole introdotte dalla suddetta circolare, in conclusione, risultano
applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea con
le finalità di questo regime.
Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto del
detenuto ad informarsi o a studiare, risultando soltanto regolate, in funzione
degli scopi del regime di detenzione speciale, le modalità con le quali possono
essere ricevuti, consegnati o custoditi i libri nella propria camera di detenzione.

Né la circolare e i provvedimenti attuativi incidono sul diritto costituzionale
alla libertà e alla segretezza della corrispondenza garantito dall’art. 15 della
Costituzione e, quindi, interferiscono con l’applicazione dell’art. 18 ter ord. pen..
Quest’ultima norma distingue esplicitamente tra “corrispondenza”
(epistolare e telegrafica) e “stampa” e permette che l’Autorità Giudiziaria,
quando è stato disposto il visto di controllo, possa disporre che la stampa non sia
consegnata o inoltrata al detenuto destinatario. Peraltro, nel caso dei detenuti
sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., la corrispondenza destinata ai

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Con l’introduzione delle suddette regole, però, non viene in alcun modo

detenuti è sempre sottoposta a visto di censura (art. 41 bis, comma 2 quater
lettera e) ord. pen.).
Come è agevole verificare, in realtà la circolare del DAP e il provvedimento
attuativo non mutano affatto questo regime: in particolare, con riferimento alla
stampa, non viene in alcun modo previsto che essa possa non essere consegnata
o inoltrata al detenuto in casi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall’art. 18 ter
cit.; soltanto, viene disposta una modalità con la quale il detenuto può riceverla

In definitiva, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso il 8 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

e restituirla.

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