Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6712 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6712 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENNARO FLAVIO N. IL 11/12/1965
avverso l’ordinanza n. 557/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/Rendite le conclusioni del PG Dott. F. h• 1–Q–e-out.< Uditi difensor Avv.; -e-Lo Data Udienza: 18/12/2013 I RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 28.3.2013 il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di FLAVIO GENNARO volta ad ottenere sia la nullità della sentenza del Pretore di Roma in data 17.11.1998, per mancata citazione dell'imputato a giudizio essendo nullo il decreto di irreperibilità emesso il 21.2.1997, sia la dichiarazione di non esecutività della sentenza, essendo viziato da nullità anche il decreto di irreperibilità emesso il 10.2.2004, a mezzo del quale era stato notificato l'estratto contumaciale della predetta sentenza (passata Il giudice dell'esecuzione osservava: che prima dell'emissione del decreto in data 21.2.1997 il Flavio non era stato reperito nel luogo di residenza, da dove risultava essersi trasferito sin dal 1971 per ignota destinazione; neppure era risultato presente in carceri italiane. la difesa aveva sostenuto che il Flavio doveva essere cercato anche nel luogo dove svolgeva la propria attività lavorativa, ossia presso la sede della società fallita, ma il Tribunale osservava che il fallimento era stato dichiarato quattro anni prima, e quindi la sede della società non poteva essere considerato il luogo ove l'imputato (nel 1997) svolgeva la propria attività lavorativa. Peraltro, dagli atti non risultava altro luogo ove poteva essere cercato l'imputato. Il curatore del fallimento, sentito in dibattimento, aveva dichiarato che aveva tentato più volte di mettersi in contatto con l'imputato, ma di non esserci mai riuscito. Dopo la pronuncia della sentenza, erano state effettuate senza esito le ricerche dell'imputato, ma essendo risultate tutte infruttuose era stato emesso un nuovo decreto di irreperibilità, a mezzo del quale era stato regolarmente notificato l'estratto contumaciale della sentenza. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione. Erano incomplete le ricerche in base alle quali era stato emesso sia il primo che il secondo decreto di irreperibilità, in quanto l'imputato non era stato ricercato nella sede in Via della Scrofa a Roma della IMMOBILIARE 92, luogo in cui lo stesso svolgeva la sua attività e dove, in base alla legge fallimentare, deve essere recapitata a mani del curatore la corrispondenza formalmente in giudicato il 13.4.2004). diretta al fallito. Se le ricerche fossero state estese alla sede della società, tramite il curatore sarebbe stato possibile conoscere il recapito dell'imputato. In ogni caso la ricerca nella sede dove l'imputato aveva svolto l'attività lavorativa doveva essere effettuata, poiché è prescritta dall'art. 159 c.p.p.. L'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. 1 tr36 CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Il ricorrente lamenta che non sia stata tentata una notifica nei confronti dell'imputato nella sede della società fallita, in via della Scrofa a Roma, e pertanto eccepisce l'invalidità sia della dichiarazione di irreperibilità in data 21.2.1997, in conseguenza della quale era stato notificato ex art. 159 c.p.p. il decreto che dispone il giudizio, sia della dichiarazione di irreperibilità in data 10.2.2004, in conseguenza della quale era stato notificato con lo stesso rito l'estratto Si deve premettere che in sede di incidente di esecuzione non possono essere verificate eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio, essendo la verifica limitata alla regolare formazione del titolo esecutivo, nella specie alla regolare notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Il decreto di irreperibilità emesso dopo l'emissione della sentenza di primo grado, previa effettuazione delle ricerche dell'imputato, appare del tutto regolare, e quindi risulta regolare anche la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata con il rito previsto dall'all'art. 159 c.p.p.. Il ricorrente lamenta che non sarebbe stata tentata una notifica nella sede della società fallita, ma la doglianza è priva di fondamento poiché dagli atti risultava che Flavio Gennaro non era reperibile in detta sede, non solo perché la società (nel febbraio 2004) non era più operativa da molti anni, ma anche perché il curatore in dibattimento aveva dichiarato di aver tentato di mettersi in contatto con il fallito senza mai riuscirvi, nonostante avesse richiesto anche l'accompagnamento dello stesso mediante la forza pubblica. Nel processo penale il curatore non è domiciliatario per legge del fallito e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di effettuare ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (V. Sez. 3 sentenza n.17458 del 19.4.2012, Rv.252626). Pertanto, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammend e. Così deciso in Roma in data 18 dicembre 2013 MOCIPPA'N. contumaciale della sentenza in data 17.11.1998.

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