Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 671 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 671 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GESES BINIAM N. IL 01/06/1988
avverso la sentenza n. 18384/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
GESES BINIAM ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena
su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per la violazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990
Si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche.
nell’accordo e sono state quindi già applicate.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed a quello della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il
‘dente
La doglianza è inammissibile perché a tacer d’altro le generiche risultano essere rientrate