Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 671 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 671 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FREDA MICHELE N. IL 09/11/1982
avverso la sentenza n. 2517/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio delle sentenze di
primo grado e di appello e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
di Torino.
– Udito, per il ricorrente, l’avv. Roberto De Angelis in sostituzione dell’avv.
Lamacchia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

1. Ricorre Freda Michele, a mezzo dell’avv. Alberto Lamacchia, avverso la
sentenza della Corte d’appello di Torino del 14/12/2012 che, in parziale riforma
di quella emessa dal locale Tribunale, lo ha condannato per il furto aggravato di
un’autovettura (il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art.
648/bis cod. pen).
Come motivo di ricorso adduce la violazione di plurime norme di legge
processuale e costituzionale, siccome giudicato in contumacia in primo grado.
Deduce che “l’unico atto consegnato al condannato è stato il verbale di elezione
di domicilio del 22 gennaio 2005”, dove era detto che sarebbe stato processato
per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e di non aver mai saputo in quale
procedimento sarebbe stato indagato. Lamenta di non essere stato in grado, per
questo, di comunicare il cambio di residenza e di non aver potuto, di
conseguenza, esercitare, già nel corso dell’udienza preliminare e nel corso del
processo di primo grado, le facoltà riconosciute dalla legge all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
L’imputato, convocato presso la Questura di Torino in data 22 febbraio 2005
(nel verbale è indicata, per errore materiale, la data del 22 gennaio 2005), fu
reso edotto del fatto che sarebbe stato “indagato” per la ricettazione
dell’autovettura Lancia Thema rubata 1’8/2/2005 a Sarli Alfonso e per aver
falsamente denunciato, in data 17/2/2005, il furto della propria autovettura.
Nell’occasione il Freda elesse domicilio in Grusciasco, corso tirreno, n. 370/c,
dove gli furono inutilmente notificati gli atti dell’udienza preliminare e della
citazione a giudizio in primo grado. Legittimamente, pertanto, l’avviso
dell’udienza dinanzi al Tribunale gli fu notificato presso il difensore, ex art. 161,
n. 4, cod. proc. penale.
Non può condividersi la tesi del difensore e del Pubblico Ministero di udienza,
secondo cui la mancata indicazione, nel verbale di elezione suddetto,

2

RITENUTO IN FATTO

dell’Autorità giudiziaria procedente e del numero del procedimento penale
avrebbe compromesso i diritti della difesa e avrebbe comportato, per questo, la
nullità del giudizio di primo grado, sia perché una simile nullità non è prevista
dall’ordinamento (il che rileva per il principio di tassatività delle nullità), sia
perché nessun pregiudizio è derivato all’imputato dalla mancata specificazione,
nel verbale suddetto, dell’Autorità che lo avrebbe giudicato e del numero del
procedimento.
Devesi al riguardo rilevare che l’ordinamento processuale, nel prevedere

caratteristiche debba avere il verbale in cui la dichiarazione sia raccolta, ma, in
relazione allo scopo della previsione – che è quello di consentire il sicuro recapito
della corrispondenza diretta all’indagato o all’imputato – si evince che tale
verbale deve contenere l’avviso che un procedimento penale, in relazione ad un
fatto determinato, è o potrà essere instaurato a suo carico, nonché
l’avvertimento che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di
imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare
o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al
difensore. Non è quindi richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge
violate, né che sia indicato il numero di un procedimento penale pendente
dinanzi a una qualche autorità giudiziaria, anche perché, dovendo il verbale
suddetto essere redatto, tra gli altri, dalla polizia giudiziaria nel primo atto
compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, spesso
nemmeno la polizia conosce il numero del procedimento che verrà instaurato né
sa esattamente se l’Autorità che andrà ad investire si riterrà competente in
relazione al reato da essa ritenuto. Permane pertanto l’obbligo dell’interessato di
comunicare le variazione del domicilio anche in assenza delle indicazioni
suddette, la cui mancanza non impedisce all’indagato diligente di sapere qual è
l’Autorità giudiziaria procedente – specie allorché, come nel concreto, si tratti di
reati commessi da una sola persona in un luogo determinato – e, comunque, di
accertare, attraverso l’autorità di polizia presso cui ha dichiarato o eletto il
domicilio, qual’è l’Autorità investita della notizia; né gli impedisce di sapere quale
è l’Autorità giudiziaria competente, cui indirizzare la comunicazione di variazione,
salvo l’obbligo di quest’ultima di trasmettere la comunicazione alla diversa
Autorità eventualmente investita, nel frattempo, per competenza.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

3

PA

l’obbligo per l’indagato di dichiarare il proprio domicilio, non specifica quali

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/11/2013

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