Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6707 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6707 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZEI MAURIZIO N. IL 16/04/1958
avverso l’ordinanza n. 1898/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 12/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza pronunciata il 12.02.2013,
ha confermato il provvedimento in data 10.10.2012 con cui il Magistrato di
Sorveglianza in sede aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata presentata
dal detenuto Mazzei Maurizio in relazione alla pena espiata nel periodo
30.11.2010-30.11.2011. Il Tribunale, pur riconoscendo che la pericolosità sociale
dimostrata dal Mazzei mediante la commissione dei reati in corso di espiazione
(caratterizzati da un crescendo criminale, dal furto, porto d’arma e resistenza a

poteva giustificare di per sé il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata relativa
ai semestri di carcerazione successivi, riteneva tuttavia decisiva, al fine di
confermare il provvedimento di rigetto, la sussistenza di elementi da cui
desumere che il Mazzei avesse mantenuto i collegamenti con la criminalità
organizzata salentina nel periodo oggetto di valutazione; in particolare, il Mazzei
(già condannato per appartenenza ad associazione di tipo mafioso nel 1988) era
stato indicato da più collaboratori di giustizia quale soggetto organicamente
inserito nella Sacra Corona Unita, nell’ambito della quale si occupava del traffico
di stupefacenti, accusa in relazione alla quale era stato arrestato nel 2012 in
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per i reati di cui
agli artt. 73 e 74 DPR n. 309 del 1990 commessi fino all’aprile 2010; l’assenza di
rilievi nel comportamento tenuto in carcere dal Mazzei non poteva perciò
ritenersi significativa di una presa di distanza dai modelli di vita devianti attestati
dalla permanenza dei legami con l’associazione mafiosa di appartenenza.
2. Ricorre per cassazione Mazzei Maurizio, tramite il difensore, deducendo
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art.
54 ord.pen., per errata applicazione della norma sostanziale di riferimento e
manifesta illogicità della motivazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
Il ricorrente, premesso che la verifica dei presupposti per la concessione del
beneficio della liberazione anticipata doveva essere effettuata, con riferimento al
momento della decisione da parte del Magistrato di Sorveglianza, esclusivamente
rispetto agli elementi successivi all’inizio della detenzione (risalente al 30.11.10),
rileva che la contestazione del reato di cui all’art. 74 DPR n. 309 del 1990 era
stata mossa al Mazzei con riguardo a fatti risalenti al 2009 e fino all’aprile del
2010, di tal che lo stato detentivo sopravvenuto impediva di fatto – a decorrere
dal 30.11.2010 – la partecipazione al reato associativo per il periodo (successivo)
soggetto a valutazione ex art. 54 ord.pen., escludendo la permanenza di legami
con l’organizzazione criminale rescissi dall’ingresso nell’istituto di pena.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
1

p.u. fino alla serie di rapine commesse in costanza di regime di semilibertà) non

del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’attualità dei
collegamenti del soggetto – detenuto in carcere per delitti dolosi – con la
criminalità organizzata, preclusiva ex art. 4-bis, comma 3-bis, ord.pen. della
concessione dei benefici penitenziari ivi inclusa la liberazione anticipata, deve
essere accertata in concreto, in modo da far ritenere, sulla base di specifici

tale da giustificare (a prescindere dall’entità della pena da scontare e dalla
natura o gravità del reato commesso) la sua sottrazione alle misure alternative e
ai benefici premiali (vedi Sez. 1, n. 2602 del 23/10/2012, Rv. 254249, e i
numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione della
sentenza); anche la comunicazione demandata in materia al Procuratore
nazionale o distrettuale antimafia, segnalante l’attualità di tali collegamenti, non
può assumere efficacia vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo
sia in ordine all’apprezzamento dei dati fattuali ivi esposti che alla valutazione
sull’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ivi contenuta, avendo
riguardo agli ulteriori elementi di giudizio disponibili tratti da altre fonti
informative (Sez. 1, n. 4195 del 9/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843).
Una tale rigorosa valutazione non risulta compiuta dall’ordinanza impugnata, che
ha incentrato il giudizio negativo sulla concedibilità del beneficio – pur a fronte
del positivo apprezzamento del comportamento, esente da rilievi, serbato in
carcere dal detenuto nei semestri (compresi dal 30.11.2010 al 30.11.2011)
oggetto della richiesta ex art. 54 ord. pen. – essenzialmente sull’accusa dei reati
di cui agli artt. 73-74 DPR n. 309 del 1990, per i quali il Mazzei era stato
successivamente arrestato in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa il 24.04.2012, contestati come commessi fino all’aprile 2010 e dunque in
un’epoca antecedente di oltre sei mesi il periodo (decorrente dal 30.11.2010) da
sottoporre a valutazione, ricavando in modo sostanzialmente automatico da tale
(solo) elemento la conferma dell’attualità dei collegamenti del Mazzei con
l’associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita, che doveva invece essere
concretamente verificata nella sua continuativa permanenza anche durante la
detenzione carceraria.
3. La carenza motivazionale così rilevata comporta l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce perché proceda a un
nuovo esame alla stregua dei criteri sopra indicati, tenendo conto anche di
eventuali elementi sopravvenuti di valutazione.

2

Usr)

elementi sintomatici, una perdurante e qualificata pericolosità del condannato,

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Lecce.

Così deciso il 5/12/2013

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