Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6706 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6706 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Pienkowsky Marek nato in Polonia il 18/06/1969
2. Kowalewsky Mieczysalaw nato in Polonia il 23/07/1962
3. Wolinsky Andrzej Michal nato in Polonia il 29/03/1967
avverso la ordinanza del 29/05/2015 del Tribunale di Napoli, sezione riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Roberto
Agnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 29 maggio 2015 il Tribunale del riesame di Napoli
respingeva l’appello proposto da Pienkowsky Marek, Kowalewsky Mieczysalaw e
Wolinsky Andrzej Michal avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Nola in
data 9 aprile 2015 aveva rigettato l’istanza avanzata nell’interesse degli
appellanti stessi di dissequestro dei loro automezzi.
In premessa il Tribunale rilevava che tale istanza fosse stata proposta dagli
imputati sulla base di un fatto nuovo ossia che l’analisi effettuata dall’Agenzia

Data Udienza: 15/12/2015

i

delle Dogane di Bari sul liquido contenuto nei serbatoi dei loro trattori stradali
aveva appurato che non di gasolio si trattasse, bensì di olio lubrificante, così
come del resto scritto nei documenti di trasporto, sicchè si doveva
conseguentemente escludere la responsabilità del vettore, società polacca Dob
Trans; che avevano inoltre sostenuto gli imputati stessi che gli automezzi non
potessero essere confiscati obbligatoriamente ex art. 44, d.lgs. n. 504/1995 in
riferimento al reato di cui all’art. 49, stesso decreto mancando la prova della
abitualità della condotta del vettore.

motivi di gravame dello stesso, il Tribunale osservava -in via pregiudiziale- che
per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione che la
aveva attinta (7/4/2015), doveva considerarsi formato il giudicato cautelare
sull’ordinanza in data 13/1/2015 emessa dal Tribunale medesimo in sede di
riesame del decreto di sequestro dei mezzi in questione.
Ciò posto, il Tribunale affermava che il novum allegato dalla difesa degli
appellanti non poteva considerarsi pienamente dimostrativo della insussistenza
del fumus commissi delicti, particolarmente in ordine all’effettiva qualità di “olio
lubrificante” e non combustibile del liquido in sequestro; rilevava inoltre che,
come aveva argomentato il primo giudice, indizi contrari erano desumibili da fatti
accertati a carico/presso il coimputato Iervolino, titolare di un vero e proprio
deposito per materiali siffatti, che aveva peraltro definito la propria posizione
penale con rito alternativo.
Concludeva dunque il Tribunale per la sussistenza di elementi tali da far
ritenere il materiale in sequestro quale olio combustibile commercializzato
dall’estero in violazione della normativa comunitaria e nazionale relativa al
pagamento delle accise; quindi per la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati
per il trasporto in Italia del materiale stesso, anche in assenza di pronuncia di
condanna.
Sui restanti motivi di gravame il Tribunale affermava la sussistenza della
preclusione di cui a detto giudicato cautelare.
2. Avverso l’ordinanza, tramite il difensore fiduciario hanno proposto ricorso
per cassazione gli imputati, denunciando con unico motivo la mancanza del
fumus commissi delicti.
Affermano i ricorrenti infatti che l’accertamento tecnico espletato
dall’Agenzia delle Dogane di Bari ha portata dirimente dell’accusa loro mossa,
posto che la stessa fa riferimento alla categoria merceologica del “gasolio per
autotrazione” ed evoca la previsione incriminatrice di cui all’art. 49, DPR n.
504/1995, mentre detto accertamento doganale aveva appurato non trattarsi di
“gasolio”, bensì di “olio lubrificante”, essendo del resto questa la precisa
indicazione dei documenti di trasporto.

2

Richiamate poi in sintesi le motivazioni del provvedimento appellato ed i

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
L’Agenzia delle dogane di Bari, richiesta dell’analisi del prodotto contenuto
nei serbatoi degli automezzi in sequestro, ha, univocamente, certificato quanto
segue: “miscela di prodotti energetici contenente il 4,1% in peso di trigliceridi

gasolio dalle note complementari del cap. 27 della Tariffa Doganale; alla
temperatura di 350°C la quantità di prodotto distillato (pari a 82,6% in vol.) è
inferiore al limite minimo dell’ 85% in volume anche considerando la tolleranza
prevista dalla norma UNI EN ISO 4259. Presenta le caratteristiche fiscali di olio
lubrificante”.
Diversamente da quanto affermatosi nell’ordinanza impugnata, detto
accertamento pubblico costituisce un

novum

apprezzabile ai fini del

mantenimento della misura cautelare reale della quale i ricorrenti chiedono la
revoca.
Bisogna infatti rilevare che con la promozione del rito direttissimo e, come
previsto dalla legge processuale, con la correlativa formulazione dell’imputazione
il PM ha esercitato l’azione penale per un fatto concretamente configurato e
“titolato”. L’accusa ascritta ai prevenuti è precisamente quella di cui agli «artt.
110, cod. pen., 49, dPR n. 504/1995 perché in concorso tra loro alla guida ..(dei
rispettivi trattori stradali, ndr) .. trasportavano ognuno 26.000 litri di gasolio per
autotrazione, prodotto sottoposto ad accisa, per un totale copmplessivo di
78.000 litri, senza alcuna documentazione prevista specificamente in relazione a
detta imposta».
Il suddetto accertamento dimostra di contro che il liquido trasportato dai
ricorrenti non è del tipo di quello indicato in tale imputazione, bensì di un altro
tipo, come detto appunto con le “caratteristiche fiscali” dell’ olio combustibile.
Si tratta dunque di un fatto diverso che tuttavia, ancorchè penalmente
rilevante -giusta la previsione di cui all’art. 1, comma 116, L. n. 266/2005, ai
sensi degli artt. 62, 49, 40 d.lgs. n. 504- non risulta essere mai stato,
alternativamente, contestato.
Ne consegue che il “giudicato cautelare” evocato è in realta rescisso a causa
del nuovo fatto accertato e che comunque le considerazioni sviluppate
nell’ordinanza impugnata in ordine alle modalità del sequestro presso Jervolino
Angelo del liquido trasportato dai prevenuti non possono avere rilievo rispetto
alla imputazione -così come formulata- nei confronti del prevenuti medesimi.

3

(possibile miscelazione con olio vegetale/animale). Non risponde ai requisiti del

Cosa avrebbe fatto lo Jervolino dell’olio sequestrato non è infatti questione
che può essere riverberata in senso sfavorevole ai ricorrenti, i quali peraltro non
sono stati raggiunti da un accusa di concorso con il medesimo nel, diverso, reato
di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1990. Nemmeno può considerarsi
rilevante per la posizione processuale dei ricorrenti, quantomeno in relazione alla
misura cautelare de qua, che lo Jervolino abbia definito la propria con un, non
meglio precisato, rito alternativo.
Quanto agli aspetti formali del reato contestato agli imputati ricorrenti va

del liquido trasportato, quale poi accertata.
Le considerazioni che precedono devono comunque ritenersi, in sé,
dirimenti, rendendo esse privo di rilievo il fatto che nei documenti di trasporto
medesimi fosse indicato un soggetto interessato al trasporto diverso dallo
Jervolino. Ciò appunto perchè il fatto contestato ai prevenuti è risultato diverso
da quello reale, sia nei suoi aspetti sostanziali sia formali.
In conclusione si deve affermare la, sopravvenuta, insussistenza del fumus
commissi delicti e conseguentemente va disposto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata, per l’effetto ordinandosi altresì la restituzione di
quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la restituzione di
quanto in sequestro all’avente diritto.
Così deciso il 15/12/2015

notato che è pacifico che nei documenti di trasporto vi fosse l’indicazione esatta

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