Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6706 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6706 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIONICO ROBERTO N. IL 03/01/1979
avverso l’ordinanza n. 2165/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/terrrirq le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza pronunciata il 26.02.2013,
ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto da Paglionico Roberto
avverso il provvedimento in data 21.08.2012 con cui il Magistrato di
Sorveglianza di Bari aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata presentata
dal Paglionico, sul presupposto dell’intervenuta espiazione integrale della pena
nelle more del procedimento.
2. Ricorre per cassazione il Paglionico, tramite il difensore, deducendo violazione
dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125 del

manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente rileva che il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Bari aveva emesso l’ordine di esecuzione
della pena di anni 3 mesi 7 giorni 23 di reclusione, eseguito il 23.06.2012 nei
confronti del Paglionico; con successivo provvedimento in data 30.11.2012 la
Corte territoriale aveva tuttavia ordinato la liberazione del condannato, a causa
di un vizio processuale; il Paglionico, dunque, non aveva scontato la pena, e
aveva interesse a formulare la richiesta di liberazione anticipata, ammissibile a
prescindere dalla circostanza che egli si trovasse in stato di libertà, essendo il
rapporto esecutivo ancora pendente; chiede pertanto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.
3.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo

l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte d’Appello di Bari con ordinanza emessa il 30.11.2012 ha revocato la
propria precedente ordinanza del 25.05.2011, con la quale aveva revocato de
plano, senza l’osservanza delle forme dell’udienza camerale prescritte dall’art.
666 cod.proc.pen. a garanzia del contraddittorio tra le parti e dell’esercizio del
diritto di difesa, il beneficio della sospensione condizionale delle pene inflitte al
Paglionico con le sentenze di condanna che erano state conseguentemente
cumulate e incluse dal Procuratore Generale nell’ordine di esecuzione delle pene
concorrenti in forza del quale il ricorrente era stato arrestato e posto in
espiazione pena, fino alla liberazione ordinata dalla Corte d’Appello per effetto
della revoca dell’ordinanza sopra citata del 25.05.2011.
3. La richiesta di liberazione anticipata formulata dal ricorrente con riguardo alla
pena posta in esecuzione nei suoi confronti era dunque sorretta e legittimata da
un interesse concreto e attuale a ottenere un giudizio in merito alla fruibilità del
beneficio penitenziario, destinato a permanere anche dopo la liberazione del
Paglionico, che era stata disposta non già per avere interamente espiato la pena,
e-

1

codice di rito e 54 ord.pen., per erronea applicazione della legge penale e

come affermato dal Tribunale di Sorveglianza, ma per effetto dell’ordinanza
30.11.2012 della Corte d’Appello che aveva caducato (quantomeno in via
temporanea) l’ordine di esecuzione formatosi su presupposti procedurali non
corretti: si richiamano, sul punto, i precedenti di cui alle sentenze di questa
Corte, Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Rv. 250990, e n. 16269 del
26/04/2006, Rv. 234220, che hanno affermato il principio secondo cui l’istanza
di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di libertà dell’interessato
derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell’esecuzione

cui si chiede la riduzione sia interamente espiata e il condannato intenda
imputare il beneficio ad altri fini.
4. L’ordinanza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione di tali principi,
deve pertanto essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza
di Bari affinchè provveda sull’impugnazione proposta da Paglionico Roberto
avverso il diniego di liberazione anticipata del Magistrato di Sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Bari.
Così deciso il 5/12/2013

della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena di

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