Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6705 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 6705 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPELLO SALVATORE N. IL 08/05/1959
avverso l’ordinanza n. 6383/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 13/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/~le conclusioni del PG Dott.#.
1
,

Vith

c, – sco SAL ttk tuo tkd tek,

Uditi difensor Avv.;

Alfrti3

,30,4.0-1

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza pronunciata il

13.03.2013, ha revocato la liberazione anticipata concessa a Cappello Salvatore,
detenuto soggetto a regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord.pen.,
con le ordinanze 29.05.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari e
26.11.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna per complessivi 405 giorni,
sul presupposto che durante l’espiazione della pena dell’ergastolo inflitta con
sentenza 6.02.2001 della Corte d’Assise di Appello di Milano, irrevocabile il

per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen. commesso
dal luglio 2003 al gennaio 2004, in forza di sentenza 24.02.2009 della Corte di
Appello di Catania, irrevocabile il 10.07.2009.
2.

Ricorre per cassazione Cappello Salvatore, personalmente, deducendo

violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. e chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 54 comma 3 ord.pen. come emendato
dalla sentenza n. 186 del 1995 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
l’illegittimità della norma nella parte in cui non subordina l’adozione del
provvedimento di revoca del beneficio della liberazione anticipata alla verifica
che la condotta del soggetto, in relazione alla sopravvenuta condanna per delitto
non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena, appaia incompatibile
col mantenimento del beneficio, deducendo la ricorrenza nei propri confronti di
tutti gli elementi positivi di valutazione indicati dall’art. 15 ord.pen.; rileva di
essere stato recentemente assolto per non aver commesso il fatto dal GIP di
Catania dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e di essere ininterrottamente
detenuto dal 1992 in regime ex art. 41-bis ord.pen., così da rendere impossibile
qualsiasi contatto con l’ambiente esterno e da inibire ogni concreta possibilità di
reinserimento sociale nonostante il corretto comportamento tenuto in carcere.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. La valutazione demandata al tribunale di sorveglianza dall’art. 54 comma 3
ord. pen. (nel testo emendato dalla sentenza n. 186 del 1995 della Corte
Costituzionale), ai fini della revoca del beneficio della liberazione anticipata a
seguito della commissione da parte del condannato di un delitto non colposo nel
corso dell’esecuzione della pena, attiene all’incidenza del reato sull’opera di
rieducazione intrapresa nonché sul grado di recupero manifestato fino a quel
momento dal detenuto, verificando l’ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento
1

(py-5

20.01.2003, per omicidio e altri reati commessi nel 1991, era stato condannato

dell’opera rieducativa, tale da giustificare la revoca del beneficio premiale,
piuttosto che ad un’avulsa e occasionale manifestazione di devianza, ininfluente
sul percorso di recupero sociale del soggetto (Sez. 1, n. 16784 del 7/04/2010,
Rv. 246946).
Nel caso in esame, la condanna sopravvenuta è relativa al delitto di cui all’art.
416 bis cod. pen., commesso dal Cappello – in costanza di espiazione della pena
per altri gravi reati – dopo anni di ininterrotta detenzione carceraria, e riguarda
dunque un fatto e un titolo di reato tutt’altro che occasionale ma di natura

stessa sentenza assolutoria pronunciata il 14.06.2012 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Catania, richiamata nel ricorso, il ricorrente è il capo
fondatore del sodalizio mafioso che porta il suo nome: il mantenimento, così
accertato, durante l’esecuzione della pena, dei legami con la criminalità
organizzata, in ruolo e posizione apicale, è pertanto idoneo a suffragare il
sostanziale fallimento dell’opera rieducativa, legittimando il provvedimento di
revoca del beneficio della liberazione anticipata concessa sui semestri pregressi,
che risulta logicamente coerente e immune dai vizi lamentati dal ricorrente.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Cappello al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/12/2013

permanente e connotato da oggettiva gravità, tanto più che come risulta dalla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA