Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6704 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6704 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARTUSO MASSIMILIANO N. IL 24/08/1968
avverso l’ordinanza n. 3529/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 01/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza pronunciata 1’1.08.2012,
ha respinto il reclamo proposto da Artuso Massimiliano avverso il provvedimento
in data 14.03.2012 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Napoli aveva rigettato
l’istanza di liberazione anticipata presentata dal detenuto in relazione alla pena
espiata nel periodo 29.05.2006-29.05.2011.
Il Tribunale dava atto che l’Artuso stava scontando la pena di anni 7 mesi 8 di
reclusione per il delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203 del

mesi 6 di reclusione inflitta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen.; che le informazioni rese dagli
organi di pubblica sicurezza e dalla DDA di Napoli (da ultimo in data 27.01.2012)
evidenziavano i collegamenti dell’Artuso con la criminalità organizzata locale, in
specie col clan Di Biase al quale era legato da vincoli di parentela; che l’attualità
di tali collegamenti emergeva, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate in data
16.05.2009 da un collaboratore di giustizia di essersi recato a ritirare delle armi
da guerra presso l’abitazione dell’esponente di un gruppo legato ai Di Biase, alla
presenza dell’Artuso; riteneva pertanto che la positiva condotta carceraria,
emergente dalla relazione comportamentale in atti, pur potendo rappresentare
l’inizio di un percorso di ravvedimento suscettibile di apprezzamento al fine del
riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata per i semestri successivi,
non poteva invece assumere efficacia per i semestri precedenti – oggetto della
richiesta rigettata dal Magistrato di Sorveglianza – a fronte della significativa
pericolosità sociale dell’Artuso attestata dai reati di gravissimo allarme sociale
commessi in un lungo arco temporale, tale da contraddire l’ipotesi di un reale
processo di dissociazione dai disvalori della subcultura criminale di appartenenza.
2. Ricorre per cassazione Artuso Massimiliano, tramite il difensore, deducendo
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen., per violazione degli
artt. 54 ord.pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991, nonché per correlata illogicità
della motivazione, anche per travisamento dei fatti, e chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente deduce di aver mantenuto una condotta assolutamente regolare
nell’intero corso dei cinque anni di detenzione alla quale si riferisce la richiesta di
liberazione anticipata, attestata dalla documentazione allegata (richiamata nel
ricorso), che dimostrava un’adesione e una partecipazione all’opera di
rieducazione fuori dal comune, non di mera facciata ma reale ed effettiva; allega
la recente intrapresa di una scelta collaborativa, rivelatrice della maturata
dissociazione dall’ambiente criminale di provenienza; lamenta pertanto l’illogicità
dell’ordinanza impugnata, che non si era confrontata con gli elementi di
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1991 e aveva proposto impugnazione avverso la condanna alla pena di anni 6

(positiva) valutazione sopra indicati, omettendo di formulare una prognosi
postuma, con esito favorevole, sul presupposto che la sopravvenuta scelta
collaborativa offriva (sia pure a posteriori) la prova che la pregressa adesione al
trattamento penitenziario costituiva frutto di una reale positività interiore,
incentrando di contro le determinazioni che avevano condotto al rigetto del
beneficio richiesto esclusivamente sulla premessa apodittica che gli accertati
collegamenti con la criminalità organizzata assorbivano qualsiasi aspetto positivo
del comportamento inframurario.

ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Con successiva memoria, il difensore ricorrente replica alle conclusioni del
Procuratore Generale, segnalando che, essendo l’Artuso ininterrottamente
detenuto in carcere dal 29.05.2006, la sua eventuale presenza nell’abitazione di
un appartenente al clan Di Biase, in occasione del ritiro delle armi riferito da un
collaboratore di giustizia, doveva risalire ad epoca precedente, non interessata
dal periodo di osservazione al quale ineriva la richiesta di liberazione anticipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’attualità dei
collegamenti del soggetto – detenuto in carcere per delitti dolosi – con la
criminalità organizzata, preclusiva ex art. 4-bis, comma 3-bis, ord.pen. della
concessione dei benefici penitenziari ivi inclusa la liberazione anticipata, deve
essere accertata in concreto, in modo da far ritenere, sulla base di specifici
elementi sintomatici, una perdurante e qualificata pericolosità del condannato,
tale da giustificare (a prescindere dall’entità della pena da scontare e dalla
natura o gravità del reato commesso) la sua sottrazione alle misure alternative e
ai benefici premiali (vedi Sez. 1, n. 2602 del 23/10/2012, Rv. 254249, e i
numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione della
sentenza); anche la comunicazione demandata in materia al Procuratore
nazionale o distrettuale antimafia, segnalante l’attualità di tali collegamenti, non
può assumere efficacia vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo
sia in ordine all’apprezzamento dei dati fattuali ivi esposti che alla valutazione
sull’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ivi contenuta, avendo
riguardo agli ulteriori elementi di giudizio disponibili tratti da altre fonti
informative (Sez. 1, n. 4195 del 9/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843).
L’ordinanza impugnata, che pure ha dato atto della positiva condotta serbata in
carcere dal ricorrente, emergente dalla relazione comportamentale, non ha
tenuto conto nella sua valutazione, formulata agli effetti del giudizio
sull’esistenza di collegamenti attuali dell’Artuso con la criminalità organizzata, da

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3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il

operarsi secondo i criteri appena indicati, dell’elemento di fatto – di fondamentale
importanza – rappresentato dalla scelta collaborativa intrapresa dal ricorrente,
documentata in atti dalla nota in data 29.06.2012 del pubblico ministero di
Napoli attestante la recisione dei rapporti con gli ambienti criminali di
appartenenza, che è idonea a superare le informazioni (negative) contenute nella
precedente comunicazione del 27.01.2012 della DDA di Napoli.
3. La carenza motivazionale così rilevata su un elemento decisivo di valutazione
impone l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinchè il

dell’Artuso con riguardo ai semestri interessati dalla richiesta di concessione del
beneficio della liberazione anticipata, che tenga conto anche del percorso
collaborativo intrapreso e dei suoi riflessi sul giudizio complessivo da compiersi.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 5/12/2013

Tribunale di Sorveglianza di Napoli proceda a un nuovo esame della condotta

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