Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6702 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6702 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SILENZIO LEANDRO N. IL 22/09/1986
FORMICOLA GAETANO N. IL 16/02/1995
SILENZIO SALVATORE N. IL 08/03/1983
avverso l’ordinanza n. 5171/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
04/07/2013
senti la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
le /sentite le conclusioni del PG Dott. g. 14,01.1.4-o
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Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 5.7.2013 il Tribunale di Napoli, costituito ex art.
309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere,
emessa, per quanto qui interessa, nei confronti di Salvatore Silenzio, Leonardo
Silenzio e Gaetano Formicola dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso
tribunale, in data 14.6.2013, in relazione al reato di concorso nel tentato
omicidio, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in danno di D’Amico

correlate violazioni in materia di armi, fatti commessi il 24.3.2013.

2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione,
personalmente, Silenzio Salvatore, Silenzio Leandro e Formicola Gaetano che con
separati atti formulano doglianze – sostanzialmente sovrapponibili – in ordine alla
sussis t enza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentato
omicidio ed alla contestata aggravante.
I ricorrenti contestano, in primo luogo, la valutazione della attendibilità delle
dichiarazioni del D’Amico che non sono convergenti con quelle delle due
testimoni e risultano smentite anche da altri risultanze delle indagini (quali i
rilievi della polizia scientifica) con riferimento alle quali il tribunale non ha
esaminato le deduzioni degli indagati, limitandosi a ritenere che le incongruenze
tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della madre e della compagna (il
numero delle moto, il numero dei colpi sparati, l’alterco con le donne) sono
giustificabili in ragione della diversa prospettiva in cui hanno osservato
l’accaduto. Peraltro, il tribunale, nel valutare l’attendibilità della persona offesa,
non ha tenuto conto dei contrasti esistenti tra i due gruppi familiari di cui
comunque dato atto.
Viene, altresì, rilevata la incongruenza delle argomentazioni del tribunale in
ordine alla valenza delle dichiarazioni della testimone Ambra, sicuramente
inficiate dalla circostanza che inizialmente erano state raccolte insieme a quelle
della Varlese, ancorchè le abbia successivamente ribadite.
Inoltre, la circostanza che i fori prodotti dai colpi siano stati rinvenuti al lato
destro della porta di abitazione della vittima confortano la tesi difensiva che gli
spari non erano indirizzati al D’Amico ma avevano soltanto scopo intimidatorio; il
tribunale non ha motivato in ordine alla idoneità degli atti ai fini della
qualificazione giuridica del tentato omicidio alla luce dei rilievi difensivi.
I ricorrenti Silenzio Leandro e Formicola hanno, altresì, censurato la ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, avendo il
tribunale fondato la stessa esclusivamente sulla circostanza che tutti gli autori
della aggressione fanno parte di un sodalizio camorrista contrapposto a quello
2

Alfonso, all’indirizzo del quale erano stati esplosi colpi di pistola cal. 7,65, ed alle

cui è riferibile la famiglia della persona offesa senza, peraltro, tenere conto che il
movente dell’aggressione era stato indicato in un alterco tra gli indagati ed un
familiare del D’Amico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze formulate dai ricorrenti, con separati ricorsi personali
sostanzialmente sovrapponibili, sono manifestamente infondate e finalizzate alla

fondato la decisione, dando atto del percorso valutativo attraverso il quale è
pervenuto alla conferma della misura cautelare con argomentazioni compiute,
ineccepibili sotto il profilo logico ed immuni da interne contraddizioni.
I(tribunale ha rilevato che: nell’immediatezza del fatto, la persona offesa
aveva dichiarato agli investigatori di avere subito l’aggressione ed essere riuscito
fortunosamente a ripararsi dai colpi sparati ad altezza uomo; che subito dopo il
D’Amico, la madre e la compagna, che avevano assistito al fatto, avevano
indicato e riconosciuto quali autori dell’aggressione gli indagati che conoscevano
personalmente; che i predetti testimoni avevano, altresì, ricondotto l’agguato ad
un alterco avvenuto poco prima tra gli indagati ed un familiare del D’Amico il
quale, poi, aveva confermato l’accaduto.
E’ palese la infondatezza delle censure dei ricorrenti in ordine alla
valutazione dell’attendibilità delle circostanze riferite dalla persona offesa in
ordine alla ricostruzione del fatto che i giudici del riesame hanno operato, anche
tenendo conto delle deduzioni difensive, valorizzandone la precisione e
puntualità ed escludendo l’esistenza di elementi di contraddizione con le
dichiarazioni dalle due testimoni.
In specie, hanno affermato l’infondatezza dei rilievi difensivi, avuto riguardo
alle discrasie in ordine al numero delle moto a bordo delle quali si trovavano gli
aggressori e all’antefatto descritto dalla madre della vittima, precisando che si
tratta di particolari che non incidono sulla ricostruzione dell’accaduto ai fini della
valutazione del compendio indiziario a carico degli indagati e della qualificazione
giuridica del tentato omicidio. Ed hanno sottolineato che, invece, le dichiarazioni
della persona offesa hanno trovato conferma nel loro nucleo essenziale in quelle
della madre e della compagna che pure hanno riconosciuto gli indagati.
I dubbi sulla spontaneità ed autonomia delle dichiarazioni della testimone
Ambra, che sarebbero inficiate dalla circostanza che inizialmente erano state
raccolte insieme a quelle della Varlese, non sarebbero comunque idonei a scalfire
il compendio indiziario tenuto conto delle circostanze riferite dalla persona offesa
e dqlla madre.

3

rivalutazione delle circostanze di fatto sulle quali il tribunale del riesame ha

é

Il tribunale ha motivato \(Compiutamente sulla configurabilità del tentato
omicidio dando atto, in particolare, che la tesi difensiva dell’azione meramente
intimidatoria risulta smentita dalle circostanze riferite dai testimoni—che hanno
descritto gli spari indirizzati alla persona offesa prima che trovasse rifugio
all’interno del locale; dall’esito dei rilievi effettuati dalla polizia scientifica di cui
alla relazione balistica in ordine alla direzione degli sparit dalle frasi minacciose
pronunciate («ti dobbiamo togliere dalla faccia della terra»).

luce delle frasi pronunciate nei confronti della persona offesa, ed, altresì, alla
finalità di agevolazione del sodalizio di appartenenza, tenuto conto che tutti gli
indagati risultano inseriti nel gruppo camorrista contrapposto a quello cui è
riferibile la famiglia della persona offesa. Infatti, il tribunale ha sottolineato che
la prec‘fsgiffes è fratello di esponenti apicali del gruppo camorrista dei
D’Amico, operante nel territorio di San Giovanni a Teduccio, mentre gli indagati
risultano appartenenti alla fazione contrapposta dei Formicola.
Si tratta, all’evidenza, di argomenti logici, ancorati alle circostanze di fatto
accertate nel corso delle indagini che rispondono ai criteri valutativi in tema di
configurabilità dell’aggravante in oggetto indicati da questa Corte e che non
entrano in contraddizione con la contingente occasionaell’azione violenta.
Sicché, ad avviso del Collegio, a fronte della motivazione del tribunale
esaustiva e plausibile, le doglianze dei ricorrenti tendono a sottoporre al giudizio
di legittimità aspetti esclusivamente attinenti all’apprezzamento, che risulta
correttamente operato, del materiale probatorio.
Deve, quindi, concludersi per l’inammissibilità dei ricorsi cui consegue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro
1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.

N

Cf)

t CI
c

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro ciascuno alla cassa
delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..
Così deciso, il 19 novembre

21~00311TATA

Il Consigliere estensore

IN CANMILIAIRIA

Il Presidente

La configurabilità dell’aggravante contestata di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del
a. Lo uk
1991, è stata ricondotta al metodo mafioso della esecuzione della rfiderinadr, alla

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