Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6701 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6701 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENOZZI ALESSANDRA N. IL 27/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1309/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
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Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 6 novembre 2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma
dichiarava la competenza dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
Gestione dei beni sequestrati e confiscati a decidere sull’istanza, proposta da
Alessandra Menozzi, di sostituzione con la somma di euro 687.175,00 dell’ immobile
alla stessa intestato, quale oggetto della confisca, disposta con sentenza resa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 22 aprile 2011 nei confronti di Marco

1.1 D Tribunale fondava la decisione sull’applicazione delle disposizioni dettate
dall’art. 110 del D.Igs. 159/2011, a norma del quale riteneva che l’istanza di
sostituzione dell’oggetto del provvedimento di confisca, adottato a seguito di
sentenza di applicazione pena per il delitto di riciclaggio aggravato ai sensi dell’art.
7 d.l. 152/91, rientrasse nelle funzioni dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione
e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati, dapprima quale organo ausiliario
dell’Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e sino alla pronuncia del
provvedimento ablatorio definitivo, quindi di soggetto preposto all’amministrazione
e destinazione dei beni confiscati all’esito del procedimenti per i reati di cui all’art.
51 cod. proc. pen., comma 3-bis.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessata a mezzo del
suo difensore, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge
penale sostanziale in riferimento al disposto dell’art. 12-sexies I. n. 356/1992 e
vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, il G.I.P. aveva in modo non conforme a
legge ed illogico sfuggono a tale parificazione d’indicare la competenza decisoria di
organo, privo di natura giurisdizionale, trattandosi di ente pubblico con esclusive
finalità di gestione, amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati,
mentre la delibazione della richiesta proposta spettava esclusivamente allo stesso
G.I.P., quale giudice dell’esecuzione.
3.Con requisitoria scritta depositata il 17 giugno 2013 il Procuratore della
Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione per
nuovo esame, condividendo i motivi di gravame.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Dagli atti emerge come pacifico che i beni immobili, intestati formalmente
alla Menozzi, ma ritenuti appartenere al di lei coniuge Marco Toseroni, che li
avrebbe acquisiti con i proventi di attività criminosa, erano stati dapprima
l
71-f-.

Toseroni.

sottoposti a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale, celebrato a
carico del Toseroni per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere
transnazionale e riciclaggio aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/91 e quindi a
confisca per equivalente con la sentenza di patteggiamento che aveva definito il
procedimento stesso, sul presupposto del mancato reperimento della somma di
denaro corrispondente al prezzo dei reati commessi.
1.1 Il provvedimento impugnato ha implicitamente declinato la competenza
del Giudice adito dalla ricorrente con la proposizione di incidente di esecuzione,

determinata di denaro, quale oggetto del provvedimento di confisca e ha indicato la
competenza a provvedere dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
Gestione dei beni sequestrati e confiscati. Ha giustificato tale decisione sul
presupposto della devoluzione a tale organismo “di ogni determinazione in ordine
alla destinazione finale dei beni dopo la irrevocabilità della confisca”, operata dalla
disposizione di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
1.2 Ciò posto, il ricorso investe soltanto la decisione declinatoria della
competenza del giudice dell’esecuzione e deve ritenersi fondato in ragione della
natura abnorme del provvedimento impugnato, il quale ha errato nell’individuare i
criteri di riparto delle funzioni tra autorità giudiziaria ed Agenzia ed al contempo ha
arrestato il corso del procedimento originato dalla proposizione dell’istanza della
terza interessata, che ha subito lo spossessamento dei beni confiscati, senza
potesse attivarsi alternativo rimedio rispetto al ricorso per cassazione.
1.3 Sotto il primo profilo, va ricordato che la norma dell’art. 676 cod. proc.
pen. assegna al giudice dell’esecuzione nella categoria delle “altre competenze”
anche quella a decidere “in ordine ..alla confisca ed alla restituzione delle cose
sequestrate” e che, per pacifico orientamento interpretativo, espresso dalla
giurisprudenza di questa Corte, il soggetto non imputato nel procedimento penale,
che sia titolare di beni sottoposti a sequestro e poi a confisca può far valere i suoi
diritti unicamente mediante proposizione di incidente di esecuzione, non essendo
ammessa alcuna forma per un suo intervento nel giudizio, né essendo legittimato
alla proposizione di impugnazione avverso la sentenza che l’abbia definito e
adottato la decisione di confisca.
1.4 Quanto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il d.l. 4 del 2010,
convertito nella legge n. 50 del 2010, l’art. 110 del D.Igs. n. 159 del 2011, da un
lato le riconosce espressamente personalità giuridica di diritto pubblico, nonché
autonomia organizzativa e contabile, pur ponendola sotto il controllo del Ministero
dell’Interno, dall’altro delinea le attribuzioni assegnatele, consistenti in:

2

finalizzato ad ottenere la sostituzione di alcuni beni immobili con una somma

a) acquisizione di dati informativi relativi ai beni sequestrati e confiscati nel corso di
procedimenti penali o di prevenzione, allo stato dei procedimenti, verifica dello
stato dei beni, programmazione dell’assegnazione e della destinazione, analisi delle
informazioni acquisite e delle relative criticità;
b) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni nel corso
del procedimento di prevenzione;
c)

ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni

sequestrati, anche ai sensi dell’art. 12-sexies I. 356/92, nel corso dei procedimenti

degli stessi a partire dall’udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento di
prevenzione;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell’art. 12sexies I. 356/92, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all’art. 51, comma
3-bis cod. proc. pen.
f)

adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva

assegnazione e destinazione dei beni confiscati anche mediante la nomina di
commissari “ad acta”.
1.4 In particolare, una volta intervenuta la confisca con provvedimento
irrevocabile con la contestuale l’acquisizione dei relativi beni al patrimonio dello
Stato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 159/2011, l’Agenzia, ricevutane
comunicazione, protrae l’attività di amministrazione già intrapresa durante la
pendenza del procedimento penale o di prevenzione in vista dell’assunzione delle
determinazioni necessarie a realizzare la destinazione, oppure l’assegnazione di
quanto confiscato.
1.5 Appare utile al riguardo richiamare brevemente gli illuminanti rilievi,
espressi dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 34 del 19/19/2012 n. 34 che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo
2011, n. 7 relativa all’istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle
organizzazioni criminali in Calabria, in quanto intervenuta in materia riservata alla
legislazione statale; la Consulta ha sottolineato come l’Agenzia sia stata istituita “al
fine di rendere rapida ed effettiva l’utilizzazione dei beni sottratti alle organizzazioni
criminali, concentrando presso un’autorità specializzata di rilevanza nazionale la
competenza in ordine alla loro destinazione” e che i suoi compiti sono funzionali a
consentire, una volta esauritisi i procedimenti applicativi, “la più rapida ed efficace
allocazione dei beni confiscati, che vengono devoluti al patrimonio dello Stato,
ovvero trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, a quello del Comune, della
Provincia o della Regione in cui si trova l’immobile”.

3

71,9

penali per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. ed amministrazione

1.6 Tali indicazioni e l’analisi delle articolate previsioni contenute nell’art. 48
D.Lgs. 159/2011 consentono di chiarire il significato delle funzioni attribuite
all’Agenzia in relazione a destinazione ed assegnazione dei beni confiscati, da
intendersi come assunzione delle decisioni circa l’utilizzo finale dei beni sotto il
profilo delle modalità di fruizione e dei soggetti a ciò abilitati, in forme che la norma
distingue in ragione della natura di quanto confiscato. Sono quindi introdotte al
comma 1 disposizioni relative alla destinazione delle somme di denaro confiscate o
ricavate da vendita di beni mobili confiscati e dalla riscossione di crediti. Al comma

a) il mantenimento al patrimonio dello Stato per essere impiegati per finalità di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, ovvero, se idonei, anche per altri
usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di
amministrazioni statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse;
ovvero per essere utilizzati a fini economici dalla stessa Agenzia con utilizzo dei
relativi proventi al potenziamento dell’Agenzia;
b)il trasferimento per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune ove è
situato l’immobile, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione e detti enti
territoriali possono gestire direttamente i beni ottenuti, oppure assegnarli ad altri
organismi che perseguano scopi di pubblica utilità;
c) l’affidamento in concessione alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle
organizzazioni indicate alla lett. b) se i beni si prestino per le loro caratteristiche ad
un impiego a scopo turistico;
d) il trasferimento al patrimonio del Comune ove l’immobile è situato, se la confisca
sia disposta in relazione al reato di cui all’articolo 74 del DPR 309/90;
e) la vendita nei casi tassativamente previsti;
f) la distruzione o la demolizione nei casi del tutto eccezionali, previsti dalle
disposizioni in materia di tutela ambientale e di sicurezza, oppure se il bene sia
improduttivo ed in alcun modo utilizzabile.
Ulteriori specifiche disposizioni sono dettate al comma 8° per quanto riguarda
i beni mobili, anche registrati, ed al comma 12° per i beni aziendali, suscettibili di
concessione in affitto, di vendita o di liquidazione.
1.7 Quanto sopra esposto offre sicuri elementi di giudizio per riconoscere
l’attribuzione all’Agenzia di un ruolo decisionale, operativo e di vigilanza che assicuri
una gestione unitaria dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose e per escludere
che, alla stregua della normativa vigente, il suo intervento possa estendersi
all’assunzione di determinazioni che riguardino l’oggetto del sequestro e della
confisca e la sua eventuale sostituzione con altri beni, sia durante la pendenza del
procedimento, sia una volta che lo stesso sia definito con pronuncia
incontrovertibile. Questa materia non rientra nel concetto di destinazione dei beni
4

3 per gli immobili sono previsti in via alternativa:

confiscati e resta riservata in via esclusiva ai poteri cognitivi e valutativi
dell’autorità giudiziaria, avendo ad oggetto l’ambito applicativo ed il contenuto di
misura cautelare reale e di misura di sicurezza. Del resto la natura giuridica di ente
amministrativo di diritto pubblico, seppur deputato a cooperare con i giudici di
merito, pone l’Agenzia al di fuori dell’ordine giudiziario e le inibisce qualsiasi
esercizio di funzioni giurisdizionali.
2. Da tali premesse discende che non è configurabile in senso tecnico e
proprio una “competenza” processualmente rilevante in capo all’Agenzia, tale da

dell’esecuzione penale in suo favore; inoltre, proprio perché indicativa della
competenza di autorità non giudiziaria, non ammessa a sollevare un conflitto
negativo ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. l’ordinanza ha determinato una
irrisolvibile stasi del procedimento, risultando abnorme.
2.1 E’ noto che quale categoria giuridica quella dell’atto abnorme, non è
oggetto di previsione normativa, ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale,
ispirata dall’intento di superare il principio della tassatività dei mezzi di
impugnazione e di individuare un rimedio, il ricorso per cessazione, contro
provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, siano inficiati da
anomalie genetiche o funzionali così radicali da porsi in difformità rispetto a
qualsiasi schema legale (Cass. Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc.
Quarantelli, rv. 208221; Sez. U, r,. 17 del 10/12/1997, Di Battista, rv. 209603;
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000,
P.M. in proc. Boniotti, rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc.
Romano, rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, rv.
231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240). In
tali situazioni il ricorso per cassazione costituisce l’unico strumento processuale
esperibile per contrastare un provvedimento giudiziale che, per la sua singolarità, si
pone al di fuori dell’ordinamento giuridico e non è suscettibile di inquadramento nei
tipici atti processuali, sicchè l’abnormità investe il profilo strutturale dell’atto,
oppure che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, sia
pronunciato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e determini una
stasi irrimediabile del processo, arrestato nel suo procedere o fatto regredire ad
una fase antecedente. Si parla allora di abnormità funzionale con riferimento agli
effetti dell’atto processuale ( ex multis: sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, P.G. in
proc. Mazzola, rv. 247137; sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv. 247844;
sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, rv. 250494).
2.2 Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato vada
qualificato come abnorme, rientrando in quest’ultima ipotesi di abnormità
funzionale. Ne discende dunque l’accoglimento del ricorso e l’annullamento

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consentire una pronuncia di declinazione della competenza del giudice

dell’ordinanza limitatamente alla richiesta di sostituzione del bene confiscato con
rinvio al G.I.P. del Tribunale di Roma per nuovo esame al riguardo.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’istanza di sostituzione del
bene confiscato e rinvia per nuovo esame al riguardo al G.I.P. del Tribunale di
Roma.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

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