Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 67 del 17/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 67 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FANTE CARLO N. IL 07/05/1952
avverso l’ordinanza n. 29/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CANTU’, del
24/11/2012
Data Udienza: 17/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
letteiserttite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24.11.2012 il Tribunale di Como sez. dist. di
Cantù, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta
presentata da Fante Carlo di dichiarare estinte per prescrizione a norma
dell’art.172 cod.pen. le pene comminate con talune delle sentenze di
condanna comprese nel provvedimento di cumulo pene concorrenti
emesso il 7.12.2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Avverso l’ordinanza il difensore del condannato ha proposto
impugnazione a mezzo di ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art.676 comma 1 cod.proc.pen. stabilisce che il provvedimento del
giudice dell’esecuzione che decide in ordine alla estinzione della pena non
è immediatamente ricorribile in cassazione, ma è impugnabile a mezzo di
opposizione davanti al giudice che lo ha emesso a norma dell’art.667
comma 4 cod.proc.pen.
In applicazione della regola di conversione dell’impugnazione stabilita
dall’art.568 comma 5 cod.proc.pen. il ricorso per cassazione deve essere
qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti allo stesso
giudice dell’esecuzione competente per la decisione da assumere nel
contraddittorio delle parti a norma dell’art.667 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma il 17.10.2013.
di Como.