Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6699 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6699 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
nei confronti di:
VONGHIA LUIGI N. IL 09/08/1954
avverso l’ordinanza n. 29/2010 TRIB.SEZ.DIST. di GALLIPOLI, del
18/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
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Data Udienza: 13/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 18 ottobre 2012 il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Gallipoli in funzione di giudice della esecuzione ha – per quanto qui rileva – rigettato la richiesta del
Pubblico Ministero di revoca, ai sensi dell’articolo 168, comma primo, numero 2, cod. pen.,
della sospensione condizionale della pena concessa al condannato Luigi Vonghia con sentenza
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 9 giugno 2006 (irrevocabile dal
16 ottobre 2006), in considerazione della successiva condanna riportata dal Vonghia con

(irrevocabile dal 27 ottobre 2008), motivando che il delitto sanzionato dalla prima condanna
era stato

«commesso anteriormente a quello oggetto della sentenza del Tribunale di

Agrigento».
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, denunciando
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si
deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 168, comma
primo, numero 2, cod. pen., obiettando che era irrilevante che il delitto oggetto della condanna
più recente fosse stato commesso anteriormente a quello della condanna più remota, con la
quale era stato concesso il beneficio, contando, invece, esclusivamente a)

che il reato che

comportava la revoca del beneficio era stato commesso anteriormente al passaggio in
giudicato della prima condanna, b) che le pene inflitte colle due sentenze eccedevano il limite
di legge per la concessione del beneficio.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 28
gennaio 2013, rileva ad adiuvandum: ai fini della revoca della sospensione condizionale
della esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 168, comma primo, numero 2, cod. pen.,
deve aversi riguardo alle date di irrevocabilità delle decisioni; la condanna ulteriore concerneva
reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il
beneficio; la somma delle pene inflitte con le due sentenze eccedeva il limite di legge.

Il ricorso merita accoglimento.
Vonghia Luigi ha, tra l’atro, riportato:
1°) condanna alla reclusione in anni uno, con il beneficio della sospensione condizionale della
pena, giusta sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce in
data 9 giugno 2006 (irrevocabile dal 16 ottobre 2006) per il delitto di calunnia commesso il 12
giugno 2002;
2°) condanna alla reclusione in anni uno, mesi quattro e alla multa in euro seicento, giusta
sentenza del Tribunale ordinario di Agrigento – Sezione distaccata di Canicattì – in data 25
marzo 2008 (irrevocabile dal 27 ottobre 2008) per il delitto di truffa, commesso nel maggio
2004.

sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione distaccata di Canicattì – in data 25 marzo 2008

La seconda condanna, per delitto anteriormente commesso, nel maggio 2004 (rispetto al
passaggio in giudicato della prima condanna, il 16 ottobre 2006), a pena che, cumulata a
quella precedentemente sospesa supera i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen., comporta la
revoca del beneficio ai sensi dell’articolo 168, comma primo, numero 2, Codice Penale.
Il requisito cronologico della anteriorità del delitto è, infatti, configurato dalla legge in relazione
ai «termini stabiliti» (dall’ articolo 163 cod. pen.), menzionati nell’incipit della proposizione
subordinata della prima parte dell’ articolo 168 cod. pen., i quali termini decorrono, a loro

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, limitatamente alla
omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del
Tribunale di Lecce in data 9 giugno 2006 (irrevocabile dal 16 ottobre 2006); la revoca del
suddetto beneficio; la comunicazione al Pubblico Ministero per quanto di competenza.
P.

Q.

M.

Annulla, senza rinvio, l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa revoca della sospensione
condizionale della pena concessa a Vonghia Luigi con sentenza 9.6.2006 del GIP del Tribunale
di Lecce, revoca che dispone.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

volta, dal passaggio in giudicato della sentenza elargitrice del beneficio.

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