Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6698 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6698 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH CATERINA N. IL 31/08/1977
avverso l’ordinanza n. 208/2010 GIP TRIBUNALE di PORDENONE,
del 26/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. aì (4-11-e-efe

c/Lt-vr u-.

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 26 settembre 2012 e depositata in pari data, mediante inserimento nel
processo verbale della udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Pordenone, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta dalla
terza interessata Caterina Hudorovich avverso il provvedimento del 16 febbraio 2011 di rigetto
della richiesta di revoca della confisca e di restituzione della motocicletta di proprietà della
opponente, confiscata al consorte di lei, Denis Braidic, condannato per aver commesso delitti,

Il giudice dell’esecuzione, richiamando il provvedimento impugnato dalla Hudorivich, ha
testualmente motivato: l’opposizione è infondata, in quanto il provvedimento in parola

è

«condivisibile, logico e congruamente motivato».

L’interessata ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto recante la data del 30 ottobre
2012 col quale sviluppa due motivi.
Con il primo motivo il difensore denunzia erronea applicazione della legge penale, o di altre
norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione
agli articoli 263 e 666 cod. proc. pen., deducendo: il veicolo appartiene alla ricorrente; non è
provato che costei ne avesse consentito l’uso al marito; Braidic potrebbe aver usato la
motocicletta a insaputa della moglie, ovvero tacendole l’uso illecito programmato; e potrebbe
aver sostituito la targa lontano dalla abitazione coniugale.
Con il secondo motivo il difensore denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
deducendo: il giudice della esecuzione non ha indicato «in cosa avrebbe dovuto consistere la
vigilanza» omessa; né è dimostrato che la ricorrente fosse a conoscenza che il consorte

intendeva utilizzare la motocicletta per «andare a rubare in compagnia del nipote».

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 17
gennaio 2013, obietta: il provvedimento impugnato è correttamente motivato; la ricorrente
non ha dimostrato di essere estranea all’attività delittuosa perpetrata dal coniuge utilizzando il
veicolo confiscato; non è illogica la conclusione della omessa vigilanza sull’uso della
motocicletta da parte della Hudorovich.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in
relazione all’articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen..
I motivi che sorreggono l’impugnazione, consistiti nelle alternative rappresentazioni di assunti
fattuali, peraltro ipoteticamente formulati, sono privi del requisito della specificità
sul punto decisivo della omessa prospettazione al giudice

a quo

della positiva

dimostrazione della assenza di colpa alcuna in relazione all’uso delittuoso del veicolo
confiscato.
Questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale perché «il proprietario del
mezzo di trasporto utilizzato [..] possa qualificarsi persona estranea» e far

1

«così valere il

utilizzando il veicolo dopo avervi apposto una targa falsa.

diritto al dissequestro ed alla restituzione, ha l’onere di prova re l’assenza di una condotta
colposa, l’esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l’uso
illecito del mezzo di trasporto» (Sez. 1, n. 21860 del 21/04/2004 – dep. 07/05/2004,
Dragomirescu, Rv. 228512, e, da ultimo, Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013 – dep. 28/02/2013,
Longo, Rv. 254749).
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della

della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2013.

ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore

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