Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6697 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6697 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MARIA FRANCESCO N. IL 26/01/1974
avverso l’ordinanza n. 53/2012 TRIBUNALE di TRAPANI, del
27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/90~1e conclusioni del PG Dott. Cri KA ,9-Y-?-0 13til

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/06/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 27.9.2012 il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione,
revocava – tra l’altro – il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a DE
MARIA FRANCESCO con sentenza emessa dal Pretore di Trapani in data 25.3.1999, divenuta
irrevocabile in data 20.5.1999, e con sentenza emessa dal Pretore di Sciacca in data
28.1.2000, divenuta irrevocabile in data 21.7.2000.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone

poiché non poteva essere disposta la revoca ai sensi dell’art. 168/3 c.p., introdotto con legge
128/2001, essendo stati i benefici di cui trattasi concessi prima dell’entrata in vigore della
predetta legge.
Con un secondo motivo, proposto con atto di ricorso depositato in data 31.10.2012, il
difensore ha eccepito l’incompetenza del giudice dell’esecuzione, in quanto il giudice che ha
emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sarebbe il Tribunale di Marsala,
sezione distaccata di Castelvetrano.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono entrambi infondati.
Per il disposto dell’art. 665/4 c.p.p., nell’ipotesi in cui l’esecuzione concerne più provvedimenti
emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo.
Dal certificato penale del ricorrente risulta che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (in
data 24.1.2012) è stata emessa dal Tribunale di Trapani in data 30.9.2008, e quindi
competente a decidere, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di revoca di
benefici era il suddetto Tribunale.
In atti non vi è traccia della sentenza del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di
Castelvetrano, asseritamente divenuta irrevocabile per ultima della quale, peraltro, il ricorrente
non ha indicato né la data di emissione né la data del passaggio in giudicato, e quindi
l’eccezione di incompetenza non può essere presa in considerazione da questa Corte.
Il giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con
le suddette sentenze non ai sensi dell’art. 168/3 c.p.p., ma ai sensi dell’art. 168/1 n. 1 c.p.,
poiché il De Maria, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della menzionata sentenza del
Pretore di Trapani, ha commesso (in data 30.7.1999) un delitto per il quale ha riportato
condanna alla pena di quattro mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Trapani in data
3.12.2001; e nei cinque anni dal passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Pretore
di Sciacca ha commesso (in data 31.1.2002) un delitto per il quale ha riportato condanna alla
pena di mesi dieci di reclusione con sentenza del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di
Castelvetrano, emessa in data 18.6.2002.

l’annullamento, con un primo motivo contenuto nel ricorso depositato in data 19.10.2012,

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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