Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6692 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6692 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
VARGA JOZSEFNE N. IL 03/10/1987
avverso la sentenza n. 200070/2012 TRIB.SEZ.DIST. di DOLO, del
24/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eu.rin,… 9 00121 sa_ye._
che ha concluso per e,’ 0~”.A.,eto,AAA.-e,,,,tc, esc”,
0.1 ,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.9.2012 il Tribunale di Venezia sez.dist. di Dolo
assolveva Varga Jozsefne dal reato previsto dagli artt.81 cod.pen. e 2 legge
n.1423 del 1956 per avere contravvenuto l’ordine emesso il 20.9.2008 dal
questore di Venezia di non fare ritorno nel territorio del Comune di Mira per la
durata di anni tre, commesso in Mira il 24 aprile e il 12,14 e 26 luglio 2009. Il
giudice disapplicava il provvedimento del Questore ritenendolo illegittimo poiché
difettava dell’elemento essenziale costituito dalla ingiunzione di rimpatrio nel

Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Venezia ricorre denunciando il vizio di illogicità della motivazione ed il vizio di
inosservanza della legge penale in relazione all’art.2 legge n.1423 del 1956,
dovendosi ritenere legittimo anche il provvedimento del Questore che impone il
solo divieto di fare ritorno in un Comune specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso che denuncia il vizio di contraddittorietà ed illogicità
della motivazione è inammissibile: a norma dell’art.569 comma 3 cod.proc.pen.
l’opzione del ricorso immediato per cassazione preclude la possibilità di dedurre il
vizio previsto dall’art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen.
2.La censura di erronea applicazione dell’art.2 legge n.1423 del 1956 è
fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione del divieto
di non far ritorno nel comune dal quale la persona è stata allontanata, imposto
dal questore senza contemporaneamente disporre il rimpatrio con foglio di via
obbligatorio, è sufficiente ad integrare la contravvenzione prevista dall’art. 2
legge n. 1423 del 1956, non richiedendo la norma, quale presupposto del reato,
un provvedimento amministrativo complesso che imponga contemporaneamente
entrambe le prescrizioni (conformi Sez. 1, n. 22687 del 26/03/2013, P.G. in
proc. Varga, Rv. 256482; Sez. 1, n. 8480 del 14/12/2012 – dep. 21/02/2013,
P.G. in proc. Mihai, Rv. 254802)
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Venezia.
Così deciso il 20.1.2014

Comune di residenza.

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