Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6691 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6691 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO COSIMO N. IL 27/10/1962
avverso la sentenza n. 74/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MODUGNO, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
‘Co’
che ha concluso per 2. 1A,’,”0,,vx, INA,’ -y›.’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.10.2012 il Tribunale di Bari sez.dist. di Modugno
dichiarava Gallo Cosimo colpevole del reato previsto dall’art.20 bis
comma 2 legge n.110 del 1975 per aver omesso di adottare le cautele
necessarie per impedire che il coniuge o i figli conviventi giungessero ad
impossessarsi agevolmente di armi e munizioni, poiché deteneva in un
armadio della camera da letto , senza l’adozione di alcuna cautela, una

deteneva in cucina, sotto il piano cottura, una carabina cal.223 e 59
cartucce, un fucile a pompa cal.12 con 9 cartucce cal. 12 e una balestra.
Per l’effetto lo condannava alla pena di euro 1.000 di ammenda
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:
violazione dell’art.20 bis legge n.110 del 1975 il quale prescrive che le
cautele da adottare siano semplicemente quelle che possono esigersi da
una persona di normale diligenza; 2) illogicità della motivazione in quanto
il giudice avrebbe dovuto valutare la non configurabilità dell’ipotesi
contestata diretta a tutelare il possibile impossessamento dell’arma da
parte di soggetti inabili, interdetti o minori, non presenti nel nucleo
familiare del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha giudicato l’imputato colpevole del reato ascrittogli
poiché deteneva pericolose armi da fuoco, con relativo munizionamento,
in un armadio della camera da letto e in un mobile posto sotto il piano
cottura della cucina, senza l’adozione di alcuna delle cautele atte ad
impedire che di esse si potessero impossessare persone imperite nel
maneggio, quali la moglie ed i figli.
La motivazione è priva di vizi logici e giuridicamente corretta, posto
che il reato di omessa custodia di armi previsto dall’art. 20 bis della
legge n. 110 del 1975 descrive una fattispecie di mera condotta e di
pericolo, la quale si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia
adottato le cautele necessarie, secondo criteri di ordinaria diligenza, ad
impedire che taluno dei soggetti indicati dalla norma incriminatrice possa
avere agevole accesso alle armi o alle munizioni ( conforme Sez. 1, n.
18931 del 10/04/2013, Porcaro, Rv. 256018).

sht,

pistola Beretta cal.9×21 e 50 cartucce del corrispondente calibro, e

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

Cassa delle ammende.
Così deciso il 20.1.2014.

pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla

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