Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6691 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6691 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEONGITO ANTONIO N. IL 01/06/1985
avverso la sentenza n. 4443/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Leongito Antonio avverso la sentenza emessa
in data 14.2.2012 del Corte di Appello di Firenze che confermava quella GIP del Tribunale di
Firenze in data 14.6.2011 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il predetto
colpevole del delitto di furto aggravato in abitazione condannandolo alla pena di anni tre di
reclusione ed C 600 di multa.
Rappresenta la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

sanzionatorio, consente ampiamente di evidenziare riter” argomentativo seguito dal giudice
per pervenire alla decisione adottata, stappalesa del tutto puntuale e congrua nonché esente
da qualsivoglia vizio logico o giuridico.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna detricorrentf al pagamento delle spese
processuali et CUn J al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così d iso in Roma, il 5.12.2012

Invero la motivazione, incentrata sui motivi di appello circoscritti al trattamento

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