Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6690 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6690 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CALOGIURI DANIELE N. IL 28/03/1975
avverso la sentenza n. 1438/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Calogiuri Daniele avverso la sentenza emessa
in data 9.1.2012 del Corte di Appello di Lecce che, in parziale riforma di quella del Tribunale
di Lecce in data 14.12.2007, che aveva riconosciuto il predetto colpevole del delitto di furto
aggravato, escludeva l’aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 7 c.p. e rideterminava la
pena inflitta in mesi otto di reclusione ed C 180,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla ritenuta penale
responsabilità dell’imputato.

consentite in questa sede.
Si tratta di deduzioni di puro fatto come tali precluse in sede di legittimità. Invero, il controllo
di legittimità operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare,
laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni
poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio
2006, n. 46, con la Ivi prevista possibilità per la Cessazione di apprezzare i vizi della
motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio
di cessazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di
merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cessazione di
procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto
delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità
di dedurre (nel rispetto dellmautosufficienza” del ricorso, e cioè con allegazione dell’intero
documento probatorio di riferimento, nel caso di specie del tutto assente) in sede di
legittimità il cosiddetto “travisamento della prova”, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cessazione, fungi dal procedere ad una
Inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli
elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no
“veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n.
38424). Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado,
in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del

devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi
in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen. Sez.
15.1.2008, n. 5994; Sez. I, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV, 3.2.2009, n. 19710,
Rv. 243636),ti ovvero, è da aggiungere, laddove le valutazioni del materiale probatorio
operate dai giudici di merito, benché conformi, siano sorrette da argomentazioni ictu (acuii

2

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non

Illogiche ed in radicale distonia con gli atti del processo: evenienza che non ricorre nel caso di
specie.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così d Iso in Roma, il 5.12.2012

e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA