Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 669 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 669 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 25/11/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CROCE LUIGI N. IL 06/12/1972
avverso l’ordinanza n. 1212/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

\f

Fatto e diritto

CROCE LUIGI ricorre [rectius , trattasi di appello convertito in ricorso per cassazione,
avendo ad oggetto sentenza inappellabile] avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo
ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.

ammenda] ritenuto eccessivo, della mancata concessione delle attenuanti generiche.

La doglianza sulla responsabilità è generica e comunque tipicamente di merito, a fronte
di sentenza che ha affrontato adeguatamente il tema della responsabilità, avendo
accertato che il titolo abilitativo era stato revocato.

Inaccoglibile è la doglianza sul trattamento sanzionatorio, determinato del resto in
misura non elevata, in ragione del principio pacifico in forza del quale la determinazione
della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p., non essendo,
anzi, neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del
giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr.
Sezione IV, 7 maggio 2013, Salmeri).

Le generiche sono state già concesse

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Si lamenta del giudizio di responsabilità, del trattamento sanzionatorio [euro 3000,00 di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA