Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6688 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6688 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO VINCENZO N. IL 04/04/1977
avverso la sentenza n. 2189/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. h qcrEt..o Di poppi-o
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che ha concluso per t
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 18.05.2012 la Corte d’Appello di Napoli ha
confermato la sentenza in data 26.10.2011 con cui il giudice dell’udienza
preliminare in sede, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato
l’imputato Esposito Vincenzo, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni
3 di reclusione e € 1.000 di multa, oltre pene e statuizioni accessorie, per i reati,
unificati in continuazione, di detenzione illegale, porto in luogo pubblico e
ricettazione di una pistola mitragliatrice cal. 7,65 modello Scorpion con matricola

contenente nove cartucce (integranti violazione degli artt. 2 e 4 legge n. 895 del
1967, 23 comma 3 legge n. 110 del 1975, 648 cod. pen., rispettivamente ascritti
ai capi d), e) ed f), commessi, in concorso con altri, il 12.02.2011.
Dalla motivazione delle sentenze di 1° e 2° grado risultava che l’Esposito era
stato sorpreso mentre era intento, insieme ad altri tre soggetti, a maneggiare la
pistola mitragliatrice sopra descritta in un podere sito in aperta campagna da cui
i carabinieri avevano sentito provenire delle esplosioni di colpi d’arma da fuoco;
alla vista dei militari, che avevano accertato la presenza in loco di un secchio con
dei fori da arma da sparo, i quattro soggetti avevano tentato la fuga, venendo
fermati e identificati; la Corte territoriale escludeva che fossero ravvisabili
elementi di equivocità nell’affermazione contenuta nel verbale d’arresto con cui i
carabinieri davano atto di aver visto le “quattro persone riunite maneggiare
un’arma”, e rilevava che la tesi dell’imputato di essersi recato in loco per riparare
uno scaldabagno era palesemente contraddetta dalle dichiarazioni del soggetto
(Di Maio) indicato come autore della richiesta di intervento, che non aveva
confermato la circostanza e aveva asserito di non conoscere l’Esposito.
2. Ricorre per cassazione Esposito Vincenzo, personalmente, deducendo come
unico motivo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata, di cui chiede l’annullamento, in quanto la Corte d’Appello
aveva motivato l’affermazione di responsabilità limitandosi a richiamare per
relationem, in modo del tutto acritico, il contenuto del verbale redatto dai
carabinieri, nonché delle ordinanze cautelari emesse dal GIP e dal Tribunale del
Riesame e la sentenza di primo grado, senza affrontare il punto relativo alla
effettiva disponibilità dell’arma da parte dell’imputato e senza confrontarsi con le
argomentazioni addotte dalla difesa a giustificazione della presenza dell’Esposito
sui luoghi; il ricorrente lamenta in particolare la lacunosità degli atti d’indagine,
non superabile (come aveva ritenuto la Corte territoriale) per il solo fatto che
aveva scelto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato c.d. secco, senza
subordinarlo all’esame dei verbalizzanti.
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abrasa, costituente arma da guerra e arma clandestina, con relativo caricatore

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in modo immediato la prova
evidente dell’insussistenza dei reati di cui ai capi e) ed f), che va rilevata e
dichiarata d’ufficio ai sensi dell’art. 129 del codice di rito, alla stregua
dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il reato di cui all’art.
23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (ascritto sub e) non è configurabile con
riguardo alle armi da guerra, per le quali non è normativamente prevista
l’immatricolazione e l’imposizione dei numeri e dei segni indicati dall’art. 11 della

del 19/05/2009, Rv. 243982; Sez. 1, n. 9327 del 2/05/1990, Rv. 184731).
Poiché la contestazione del delitto costituente il presupposto della ricettazione
sub f) è stata formulata con esclusivo riguardo alla provenienza dell’arma dalla
violazione della norma che punisce la circolazione e la detenzione di armi
clandestine, consegue l’insussistenza anche della violazione dell’art. 648 del
codice penale.
Le statuizioni della sentenza impugnata che riguardano i capi e) ed f) devono
pertanto essere senz’altro annullate.
2. Il ricorso non è, invece, fondato con riferimento ai reati di detenzione e porto
illegale in luogo pubblico della pistola mitragliatrice Scorpion, costituente
pacificamente arma da guerra, integranti la violazione degli artt. 2 e 4 legge n.
895 del 1967 ascritta al capo d).
La sentenza impugnata ha correttamente ricavato la prova del concorso
(materiale) dell’Esposito nelle relative condotte illecite dalle risultanze del
verbale d’arresto in flagranza dell’imputato, nel quale i verbalizzanti davano atto
– secondo quanto puntualmente riportato in motivazione dalla Corte territoriale di aver notato, in occasione del loro intervento, “quattro persone riunite
[compreso pertanto l’Esposito] maneggiare un’arma”: si tratta, dunque, di una
circostanza di fatto la cui diretta percezione e apprezzamento da parte dei
verbalizzanti è stata espressa in termini inequivocabili, tali da non consentire
alcun dubbio sulla partecipazione dell’imputato alla condotta descritta,
coerentemente affermata dal giudice di merito sulla scorta di un atto certamente
utilizzabile nella sua (indiscutibile) valenza probatoria, per effetto della scelta del
rito a prova contratta operata dall’Esposito mediante la richiesta di essere
giudicato nelle forme del rito abbreviato.
La Corte d’Appello si è confrontata con la tesi sostenuta dall’imputato di trovarsi
in loco per ragioni estranee alla presenza dell’arma e alla relativa prova di
funzionamento, ritenendola infondata con motivazione logica e coerente, che
resiste alla riproposizione delle medesime identiche argomentazioni da parte del
ricorrente, che si risolvono in una mera – indeducibile – questione di fatto.

2

legge, che sono riservati soltanto alle armi comuni da sparo (Sez. 1, n. 24052

3. Poiché i reati sub d) sono stati unificati in continuazione a titolo di violazioni
satellite con la ricettazione sub f), individuata dal giudice di merito come il reato
più grave la cui condanna deve, tuttavia, essere annullata perché il fatto non
sussiste, la rideterminazione della pena per i fatti relativi alla detenzione e al
porto dell’arma da guerra non può essere effettuata sulla base di un semplice
calcolo aritmetico, e deve pertanto essere demandata al giudice di rinvio,
individuato in altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che provvederà sul
punto, fermo restando il giudicato formatosi sulla colpevolezza del ricorrente in

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi e) ed f)
perché i fatti non sussistono e rinvia per la rideterminazione della pena in ordine
ai residui reati di cui al capo d) ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 5/12/2013

ordine ai reati stessi.

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