Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6688 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6688 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CASTROVILLARI ALESSANDRO N. IL 08/01/1971
2) MAZZA ANTONIO N. IL 30/11/1971
avverso la sentenza n. 167/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorrono per cassazione Castrovillari Alessandro e Mazza Antonio avverso la
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 12.4.2012 dal GIP del
Tribunale di Brindisi che applicava ai predetti la pena concordata di anni uno e
mesi quattro di reclusione ed C 3.000,00 di multa ciascuno per il delitto di cui agli
artt. 81, 20 co. 110, 624 bis, 1° e 3° co., 1^ ipotesi, 61 n. 7 c.p. anche in relazione
all’art. 56, 1° e 2° comma c.p..
Deducono la violazione di legge e, il Mazza, anche il vizio motivazionale, in ordine
c.p.p..
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Come affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica
del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove
la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla
legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare
se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano
alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.500,00 per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di Inammissibilità.
2

alla mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129

P.Q44.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA