Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6685 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6685 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FRANCESCO EMANUELE N. IL 02/12/1979
GIOSEFFI EMMA N. IL 22/02/1977
avverso la sentenza n. 657/2011 TRIBUNALE di FOGGIA, del
29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
jjV-1/42
v,

ti

_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 29 maggio 2012 il Tribunale di Foggia – per quanto qui rileva – ha
condannato alla pena dell’ammenda di euro centocinquanta ciascuno Emanuele Di Francesco
ed Emma Gioseffi per le contravvenzioni di disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone, ai sensi dell’articolo 659 cod. pen., e di omessa custodia e malgoverno di animali, ai
sensi dell’articolo 672 cod. pen., così riqualificata la contestazione originaria di contravvenzione
di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell’articolo 660 del Codice Penale, reati commessi

Il Tribunale ha accertato che i giudicabili avevano disturbato le occupazione e il riposo delle
persone offese, non avendo impedito il latrato del cane di essi imputati «nelle ore del giorno e
della notte».
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con il quale hanno sviluppato quattro
motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’ articolo 606, comma 1, lettera c),
cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione
all’articolo 521 cod. pen., deducendo che il giudice

a quo è incorso nella violazione del

«principio di correlazione tra accusa e sentenza», con lesione del diritto di difesa, in concreto
pregiudicato in quanto, alla stregua della originaria fattispecie contestata, caratterizzata dai
requisiti della pubblicità del

della condotta contravvenzionale e della

locus criminis

intenzionalità della condotta, la difesa si era incentrata proprio sulla confutazione dei succitati
requisiti.
Con il secondo motivo i ricorrenti dichiarano di denunciare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1,
lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in
relazione all’articolo 659 cod. pen. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della
motivazione, negando l’attitudine della condotta omissiva ad arrecare nocumento alla pubblica
quiete, non essendo a tal fine sufficiente neppure il superamento della soglia della normale
tollerabilità, laddove le abitazioni degli imputati e delle parti civili sono site in aperta
campagna, in località Tratturo Castelluccio, a tre chilometri di distanza dal centro abitato di

fino al 23 gennaio 2008 in Foggia in danno di Francesco Paolo De Nittis e di Erminia Rizzi.

Foggia.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c)
cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo
672 cod. pen., e inosservanza di norme processuali in relazione all’articolo 530 cod. proc. pen.,
eccependo la depenalizzazione della ridetta fattispecie di reato, ai sensi dell’articolo 33, comma
1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e
c) cod. proc. pen., «violazione dell’articolo 175 cod. pen.», censurando la mancata concessione
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di
privati, non per ragione di diritto elettorale, non ostante ricorressero condizioni per la
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concessione del beneficio, avuto riguardo alla sanzione inflitta e alla incensuratezza dei
ricorrenti.

Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 659 cod. pen., nonostante sia già maturata la
prescrizione del predetto reato, la sentenza deve essere annullata per insussistenza del fatto
addebitato agli imputati, risultando dalla stessa motivazione ciatiwsentanza la mancanza di uno
degli elementi costitutivi del predetto reato.

rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede
l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica
quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia
potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi
concretamente solo taluna se ne possa lamentare (V. Sez. 1 sentenza n.47298 del 29.11.2011,
Rv. 251406).
Dalla motivazione della sentenza non risulta che, oltre ai denuncianti, altre persone almeno
potenzialmente potessero essere disturbate dai latrati del cane degli imputati.
In ordine alla residua violazione, ritenuta ai sensi dell’articolo 672 cod. pen., la fattispecie è
stata depenalizzata ai sensi dell’ articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre
1981, n. 689. Sicché il fatto (costituente infrazione amministrativa) non è previsto dalla legge
come reato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
violazione dell’art. 672 cod. pen. Perché il fatto non sussiste e in relazione alla violazione
dell’art. 672 cod. pen. Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.

Q.

M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata relativamente alla violazione dell’art.672 cod.pen.
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente alla violazione dell’art.
659 cod.pen. perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di

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