Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6685 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6685 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZAABOUL BADR EDDINE N. IL 06/12/1985
avverso la sentenza n. 891/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Zaaboul Badr Eddine ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Torino in data 11.05.2012, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Alessandria il 10.12.2011, in
relazione al reato di cui all’art. 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen. ed altro.
Con il primo motivo l’esponente denuncia violazione di legge e vizio
motivazionale. La parte ritiene che la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di
dalla difesa, abbia omesso di considerare che in realtà sussisteva una condizione di
vigilanza, esercitata dalla parte offesa sulla cosa.
Sotto altro aspetto, il ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia fornito
una motivazione del tutto apparente, con riferimento alla sussistenza della
circostanza aggravante della destrezza.
Con il secondo motivo il deducente evidenzia la carenza di motivazione, in
riferimento alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di censura è manifestamente infondato.
La Corte di Appello di Torino si è specificamente soffermata sui motivi di
censura, dedotti dalla difesa, afferenti alle contestate circostanze aggravanti.
Segnatamente, la Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo
che risulta immune da fratture logiche e del tutto conforme all’insegnamento
espresso sul punto dalla Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35872 del
08/05/2007, dep. 01/10/2007, Rv. 237286), ha evidenziato che la circostanza
aggravante della esposizione alla pubblica fede, in caso di furto di autoveicolo
lasciato incustodito sulla pubblica via, sussiste anche nel caso in cui le chiavi della
autovettura siano state lasciate inserite nel cruscotto. Oltre a ciò, la Corte di
Appello ha evidenziato che, nel caso di specie, del pari sussisteva la circostanza
aggravante ex art. 625, n. 4, cod. pen., atteso che l’agente aveva realizzato la
condotta di impossessamento del bene, approfittando delle condizioni più
favorevoli, cogliendo l’attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla “res”.
Del pari manifestamente infondato risulta il secondo motivo di doglianza.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la dosimetria della pena. E’ appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez.
VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene

esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen., avanzata

e

congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale ha,
infatti, evidenziato l’insussistenza dei presupposti per procedere alla riduzione della
pena originariamente inflitta, in considerazione delle specifiche modalità di

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma ch Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

realizzazione della condotta criminosa.

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