Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6684 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6684 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BERTOLAJA GIOVANNI LUIGI N. IL 26/06/1946
avverso la sentenza n. 361/2012 TRIBUNALE di LECCO, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Bertolaja Giovanni Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Lecco in data 13.04.2012, con la quale, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed C 100,00
di multa, in ordine al reato di furto aggravato. L’esponente rileva di avere nominato
quale difensore di fiducia, al momento del fermo, l’avvocato Quaglia Giuseppe del
per concomitanti impegni professionali, il difensore di ufficio quindi nominato ha
ritenuto opportuno procedere alla definizione del processo, anziché chiedere
termine a difesa.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Dall’esame degli atti versati in fascicolo – esame al quale questa Suprema
Corte procede direttamene, a fronte di eccezione di natura processuale – risultano
le seguenti evenienze: Bertolaja, all’udienza di convalida dell’arresto, celebrata in
data 13.04.2012, risulta assistito dall’avv. Barbara Valli, presente; subito dopo
l’udienza di convalida, ai sensi dell’art. 558, comma 8 cod. proc. pen., secondo le
specifiche indicazioni riportate a verbale, l’imputato personalmente ebbe a
formulare richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nella
misura di anni due di reclusione ed C 100,00 di multa.
Orbene, come si vede, gli assunti difensivi risultano in radice destituiti di
ogni fondamento, atteso che la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod.
proc. peri. venne formulata dallo stesso imputato personalmente.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

Foro di Milano. Osserva che, stante la rinuncia al mandato del predetto difensore

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