Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6683 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6683 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TORRUSIO IVAN N. IL 20/08/1982
2) PETRILLI FIORE N. IL 13/01/1971
3) MAROTTA VITO N. IL 28/07/1990
4) PETRILLI ANNA N. IL 06/03/1971
avverso la sentenza n. 611/2012 TRIBUNALE di GROSSETO, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Con sentenza del 29 marzo 2012, il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica,
ha applicato a Torrusio Ivan, Petrilli Fiore, Marotta Vito ed a Petrilli Anna -imputati del
delitto di furto aggravato- con la diminuente del rito, le pene rispettivamente dagli stessi
concordate.
Hanno proposto ricorso gli imputati, che hanno dedotto l’inosservanza della legge penale
ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla mancata verifica, da
parte del giudice, della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc.
pen.
All’udienza fissata per la trattazione, camerale e non partecipata, dei ricorsi, la Corte ha
rilevato esser mancante la prova della notifica dei relativi avvisi al Torrusio ed al Marotta,
difesi d’ufficio.
Considerato in diritto.
Deve preliminarmente disporsi lo stralcio, con conseguente formazione di autonomo
fascicolo processuale, dei ricorsi proposti da Torrusio Ivan e Marotta Vito, ai quali non
risultano essere stati notificati i rispettivi avvisi di fissazione della presente udienza.
Lo stralcio si rende necessario per consentire la trattazione dei ricorsi di Petrilli Fiore e
Petrilli Anna, che detti avvisi hanno regolarmente ricevuto, che si trovano in custodia
domiciliare i cui termini sono prossimi a scadere.
Tanto premesso, osserva la Corte che i ricorsi dei due Petrilli devono essere dichiarati
inammissibili, non solo perché tendono a rimettere in discussione i termini degli accordi,
finalizzati all’applicazione delle pene oggetto del patteggiamento (ciò che, come
ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a nessuna delle parti, salvo i casi
di palese violazione di legge), ma anche perché non tengono in alcun conto il fatto che al
giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari
obblighi di motivazione e di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi, la congruità della pena concordata e l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha richiamato i contenuti dei
verbali di arresto e di perquisizione, nonché delle denunce in atti, ed ancora, le stesse
ammissioni responsabilità da parte degli imputati.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Petrilli Fiore e Petrilli Anna che condanna singolarmente
al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno
in favore della cassa delle ammende. Dispone lo stralcio dei ricorsi proposti da Torrusio Ivan
e Marotta Vito e manda alla cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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