Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6682 del 12/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6682 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Santis Antonio, nato ad Anagni il 08/08/1967

avverso la sentenza dell’11/04/2014 della Corte d’Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Marcello Montalto, che ha concluso riportandosi agli atti.

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 giugno 2008, il Tribunale di Latina condannava Antonio De Santis
alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed C 400 di multa, reputandolo colpevole dei
reati di cui agli artt. 44 lett b) dPR n. 380/2001 e 349 c.p., per aver, rispettivamente,
realizzato uno zatterone in calcestruzzo di circa 188 mq con sovrastante abitazione, in assenza
del permesso, e per aver violato i sigilli apposti, nella sua qualità di custode.

aprile 2014. Il predetto giudice rilevava l’intervenuta prescrizione del reato sub a), mentre
confermava il capo b), rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.
Tutta la motivazione della Corte territoriale, per quel che ancora interessa, era volta a
rimarcare la realizzazione dei ponteggi fra il 16 marzo ed il 19 settembre 2004, data del
successivo accertamento.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, mediante due doglianze, lamentando l’erroneo
calcolo del tempo necessario alla prescrizione anche del secondo reato, nonché l’incertezza
sull’epoca di commissione del reato stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, nel calcolare il periodo
di sospensione delle prescrizioni, avrebbe erroneamente aggiunto il segmento 21 aprile – 6
dicembre 2005 (mesi 7 e giorni 15), giacché si tratterebbe di sospensione necessaria, disposta
ex artt. 32 I. n. 329/2033 e 44 I. n. 47/85 ed inefficace nel caso in cui l’opera non sia
condonabile. Conseguentemente, la prescrizione sarebbe maturata il 30 luglio 2013, ancor
prima del giudizio di appello. Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 161 c.p. avrebbe di fatto
abrogato l’estensione della sospensione della prescrizione a tutti í reati connessi.
1.1. La seconda censura si appunta sull’incertezza del tempo del reato palesata dalla
stessa Corte d’Appello, che avrebbe dovuto indurre a calcolare l’inizio del decorso della
prescrizione da una data antecedente all’accertamento del 19 settembre 2004, ossia in data
prossima a quella del sequestro.
2. Il primo motivo (che assorbe logicamente il secondo) è fondato e determina la
declaratoria di intervenuta prescrizione anche del reato sub b).
2.1. È stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che “La
sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, ex art. 32, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in
relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo di sospensione
deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato” (sez. 3^,

L’impugnazione dell’imputato era parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Roma il 1

17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, Rv 233011; sez. 3″, 13.11.2003 n. 3350 del 2004,
Lasi, Rv 227217; sez. 3^, 26.1.2011 n.9670, Rizzo, Rv 249606).
La non condonabilità delle opere in questione è attestata dalla stessa sentenza di primo
grado, in atti.
2.2. Orbene, nel caso in esame risulta che vi sono stati rinvii del dibattimento per
adesione del difensore alla astensione dalle udienze dal 18.7.2006 al 22.3.2007 e dal
22.3.2007 al 22.11.2007 per complessivi anni uno, mesi quattro e giorni undici. Non può
tenersi conto, invece, del rinvio disposto all’udienza del 21.04.2005 fino all’udienza del

definizione della pratica di condono edilizio.
Pertanto, anche tenendo conto decorrenza dalla data di commissione del fatto (19.9.2004) e
pur considerando il citato periodo di sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei
reati si è verificata in data 30.7.2013. Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio per la indicata causale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato di cui al capo b) è estinto
per prescrizione.
Così deciso il 12/01/2016

6.12.2005, in quanto esclusivamente motivato con la ritenuta necessità di attendere la

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