Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6682 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6682 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CANTONI LUCA N. IL 19/10/1972
avverso la sentenza n. 3892/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
Invero, contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, il giudice, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali si presentava
evidente l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata, anche per
essere stato l’imputato arrestato in flagranza di reato.
Il ricorrente, d’altra parte, non indica le ragioni per le quali ritiene che avrebbe dovuto
applicarsi la predetta norma e non considera, nel formulare le proprie generiche censure, che
al giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi
motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato, che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito cui, nel caso di specie, ha regolarmente atteso il giudice del merito.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Con sentenza del 5 aprile 2012, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
sull’accordo delle pasti, ha applicato a Cantoni Luca -imputato del delitto di furto aggravato
in concorso- riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate, con la diminuente del rito, la pena
complessiva di un anno di reclusione e 600,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce vizio di
motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata verifica, da parte del giudice,
della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.

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