Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6681 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 5 Num. 6681 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA

Nel procedimento nei confronti di Fasano Flavio, nato a Taviano, il 22/8/1959;
Carmone Giuseppe, nato a Gallipoli, il 14/1/1950; Orlandino Luciano, nato a Milano, il
24/10/1960; definito con sentenza di questa Corte in data 24/9/2013;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per la correzione dell’errore;
udito per gli imputati l’avv. Giovanni Aricò che non si è opposto.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che in data 24 settembre 2013 questa stessa sezione della Corte di
Cassazione annullava senza rinvio per insussistenza dei fatti la sentenza dell’8 luglio
2011 della Corte d’appello di Lecce impugnata dagli imputati.

Data Udienza: 17/01/2014

Rilevato che, come specificato nella motivazione della summenzionata pronunzia,
l’annullamento riguardava gli unici fatti oggetto dei ricorsi e cioè quelli qualificati nella
sentenza impugnata come reati di falso in atti pubblici.
Poiché peraltro la sentenza impugnata riguardava anche altri reati, in riferimento ai
quali nel giudizio d’appello era intervenuta declaratoria di estinzione per intervenuta
prescrizione e per i quali gli imputati non avevano comunque proposto ricorso, più
opportunamente il dispositivo della pronunzia di questa Corte, al fine di evitare

rinvio era disposto «limitatamente ai reati di falso», la cui omissione può essere
imputata ad una mera dimenticanza e deve dunque essere qualificata come mero
errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 c.p.p.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 43413/13 pronunziata da questa
Sezione il 24 settembre 2013 aggiungendo in fine al medesimo la seguente frase:
«limitatamente ai reati di falso».
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso il 17/1/2014

possibili equivoci, avrebbe dovuto contenere la precisazione che l’annullamento senza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA