Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6681 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6681 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LUTA BOGDAN N. IL 15/04/1990
avverso la sentenza n. 1159/2012 TRIBUNALE di ALESSANDRIA,
del 17/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Con sentenza del 17 marzo 2012, il Tribunale di Alessandria, in composizione
monocratica, ha applicato a Luta Bogdan, ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 99,
110, 624, 625 co. 1 n. 2 cod. pen. -riconosciute le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate, con la diminuente
del rito- la pena di un anno, tre mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.
Propone ricorso l’imputato che chiede che questa Corte “ridetermini la sentenza emessa dal
Tribunale di Alessandria”, non avendo il giudice “tenuto conto che l’entità del danno non è
equiparabile alla pena”.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo, finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche per la genericità del
motivo proposto. Il ricorrente, invero, sembra lamentare l’entità della pena applicata, senza
tuttavia specificare perché ed in che termini la stessa non sarebbe proporzionata all’entità
danno prodotto.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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