Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 668 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 668 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PULIN ERMANNO N. IL 08/09/1969
avverso la sentenza n. 301762/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MESTRE, del
13/12/2013 C—0 5R ■
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dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
PULIN ERMANNO ricorre a [rectius , trattasi di appello convertito in ricorso per
cassazione, avendo ad oggetto sentenza inappellabile] avverso la sentenza di cui in
Il ricorso è inammissibile perché presentato per il tramite di difensore [l’avvocato Tiziana
Ceschin del foro di Venezia] non iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tfTe euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e _condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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processuali e della somma di euro
T.6D0 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015
Il Consigliere estensore
epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.