Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 668 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 668 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Baldisseri Giorgio, nato a Milano il 19/03/1956

avverso la sentenza del 23/11/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Milano del 22/05/2009, con la quale Giorgio Baldisseri era ritenuto responsabile
del reato di cui all’art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale
amministratore di fatto della Finanza Europa s.r.I., dichiarata fallita in Milano il
13/04/2006, omettendo di tenerne le scritture contabili. ,–)
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Data Udienza: 13/11/2013

L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce illogicità della
motivazione nella ritenuta posizione dell’imputato, dimessosi dalla carica
amministrativa il 09/07/1999, di amministratore di fatto nel periodo successivo,
in base ad elementi non significativi, quali la mancanza del verbale di nomina del
Baldisseri, la presenza dello stesso alle assemblee del 30/06/2000 e del
02/01/2005, alle quali partecipava peraltro l’amministratore formale della

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata era congruamente motivata sulla posizione di
amministratore di fatto dell’imputato, con riguardo ad elementi documentali che
per un verso evidenziavano l’inattendibilità delle annotazioni dei libri sociali sulle
cariche gestionali, e per altro erano indicativi del permanere dell’imputato in una
condizione gestoria anche successivamente alle apparenti dimissioni del
09/07/1999. Per il primo profilo, si dava in particolare rilievo alla circostanza per
la quale la stessa nomina dell’imputato alla carica asseritamente dismessa non
risultava in alcun verbale assembleare; per il secondo, si osservava che il
Baldisseri risultava sottoscrittore dell’ultimo bilancio approvato al 31/12/1999
quale amministratore unico, ed in tale veste risultava altresì aver partecipato
all’assemblea dì cui al verbale del 30/06/2000, nel corso della quale, oltre ad
approvare il bilancio di cui sopra, la nomina dell’imputato veniva confermata fino
alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2002.
A queste considerazioni, la Corte territoriale aggiungeva che altri dati
indicavano quali meri prestanome gli amministratori formalmente succeduti
all’imputato, dei quali tale Stefano Gobbi dichiarava di svolgere l’attività di
imbianchino, di avere problemi di alcolismo e di aver ricevuto la somma di C. 500
per accettare la carica. Le conclusioni dei giudici di merito risultano
coerentemente tratte da questi elementi nel senso del mantenimento da parte
del Baldisseri del controllo gestionale della fallita; e le contrarie argomentazioni
del ricorrente si risolvono in diverse valutazioni di merito, inidonee a configurare
vizi motivazionali rilevanti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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società, e le date di insinuazione dei crediti al fallimento.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13/11/2013

Il f 14.Rsi en

Il Consigliere estensore

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