Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6679 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6679 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DEL PORTO EDUARDO N. IL 01/04/1973
avverso la sentenza n. 534/2012 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 05/12/2012
Ritenuto in fatto.
Considerato in diritto.
11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene in
alcun conto il fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi, la congruità della pena concordata e l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Con sentenza del 19 aprile 2012, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione
monocratica, sull’accordo delle parti, ha applicato a Del Porto Eduardo -imputato dei delitti
di cui agli artt. 110, 624, 625 nn 4 e 6 cod. pen., 4 della legge n.110/1975-, esclusa la
recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto
alle aggravanti contestate per il delitto di furto, ritenuta la continuazione tra i reati, con la
diminuente del rito, la pena di otto mesi, dieci giorni di reclusione e 180,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che lamenta il vizio di
motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti
contestate.