Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6678 del 10/01/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6678 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
ZANETTI GIORGIO N. IL 06/10/1962
inoltre:
ZANETTI GIORGIO N. IL 06/10/1962
avverso la sentenza n. 149/2012 GIUDICE DI PACE di GRUMELLO
DEL MONTE, del 06/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Uditi difensor vv.;
Data Udienza: 10/01/2014
Letta la requisitoria in data 04/07/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Alfredo Montagna, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 06/06/2012, il Giudice di pace di Grumello del
giudizio Giorgio Zanetti, imputato del reato di minaccia in danno di Concetta
Maria Luisa Piscitelli – ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta
remissione tacita della querela, in considerazione della mancata comparizione
della persona offesa malgrado l’avvertimento esplicito contenuto nell’atto di
citazione regolarmente notificato.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia,
censurando l’errata applicazione dell’art. 152 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato alla luce del principio, affermato dalle Sezioni unite di
questa Corte, in forza del quale nel procedimento davanti al giudice di pace
instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero,
ex
art. 20 d.
Igs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente
avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della
remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la
volontà di persistere nella stessa, così da integrare la remissione tacita, ai sensi
dell’art. 152, comma secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008 dep. 15/12/2008, P.M. in proc. Viele, Rv. 241357).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al
Giudice di pace di Grumello del Monte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Grumello del
Monte.
Così deciso il 10/01/2014
Il Consigliere estensore
t
Il Presidente
Monte – dato atto che la Procura della Repubblica di Bergamo aveva citato a