Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6678 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6678 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BRAIDIC MARCO N. IL 06/07/1978
2) FUIN FILIPPO N. IL 11/02/1968
avverso la sentenza n. 300494/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva

e

Ricorre per cassazione, con distinti ma identici atti, il comune difensore di fiducia di
Braidic Marco e Fuin Filippo avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
In data 9.3.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Venezia che, tra l’altro,
applicava ai predetti la pena concordata di anni uno e mesi tre di reclusione ed C
400 di multa ciascuno per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2, 5 e 6
c.p..
Si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’esclusione
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate e
non consentite nella presente sede.
Come affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo delta motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica
del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove
la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c. p. p.).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a
valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibill dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.500,00 per ciascuno, in favore della
cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuall e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

dell’applicabilità dell’art. 129 c.p.p..

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