Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6677 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6677 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADONIA ANTONINO N. IL 14/09/1952
avverso l’ordinanza n. 1167/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 18/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi difen r Avv.;

e

Data Udienza: 10/01/2014

Letta la requisitoria in data 02/07/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Francesco Salzano, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla
sentenza della prima sezione penale di questa Corte deliberata il 25/12/2012 e

provvedimento del 18/03/2013, ha rigettato il reclamo del detenuto Antonino
Madonia che lamentava l’esiguità del numero di tre colloqui settimanali con il
difensore e ne chiedeva la concessione in numero maggiore. Il magistrato di
sorveglianza rileva che: con nota in data 14/03/2013 della direzione del carcere
presso il quale il detenuto è ristretto si evidenzia che la limitazione del numero
dei colloqui è stata introdotta dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della
legge 15 luglio 2009, n. 94; come emerge dalla nota del 22/12/2011, il detenuto
usufruisce normalmente di circa due colloqui al mese, laddove ne sarebbero
consentiti dodici al mese; il condannato ha la possibilità di conferire con la
propria difesa durante le udienze dibattimentali cui partecipa, sicché non sussiste
alcuna violazione del diritto difesa.

2. Avverso il provvedimento del 18/03/2013 ha proposto personalmente
ricorso per cassazione Antonino Madonia, deducendo violazione dell’art. 35 ord.
pen. e vizio di motivazione. Il reclamo del 12/12/2011 lamentava l’impossibilità
del detenuto di difendersi adeguatamente nell’ambito di un grave processo in
corso a causa delle limitazioni stabilite dall’art. 41

bis ord. pen.: poiché il

detenuto non poteva sostenere le spese delle visite del difensore e, di
conseguenza, la comunicazione con lo stesso era limitata ad una telefonata
settimanale del tutto insufficiente alla predisposizione della difesa, si chiedeva la
possibilità di effettuare colloqui telefonici in numero superiore a quello consentito
dalla legge e si eccepiva l’illegittimità costituzionale della norma limitatrice del
diritto di difesa. Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, travisa il
reclamo, laddove fa riferimento al numero dei colloqui effettuati in numero
inferiore a quello consentito e alla possibilità di conferire con il difensore nel
corso delle udienze, non motivando sull’eccezione di illegittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2

depositata il 21/12/2012, il Magistrato di sorveglianza di Milano, con

Successivamente alla deliberazione del provvedimento impugnato, la Corte
costituzionale, con sentenza n. 143 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f),
numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un
massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa
durata di quelli previsti con i familiari». La declaratoria di illegittimità

ricorrente – e di cui lo stesso aveva eccepito l’illegittimità – impone
l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di
sorveglianza di Milano per un nuovo esame alla luce del mutato quadro
normativo.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza
di Milano.
Così deciso il 10/01/2014

costituzionale della norma in base alla quale era stato rigettato il reclamo del

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