Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6676 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6676 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEER KARL N. IL 25/09/1969 parte offesa nel procedimento
OBERRAUCH HEIKE N. IL 07/09/1973 parte offesa nel procedimento
c/
AMBROSI GABRIELLA N. IL 06/11/1950
INGUSCI ANDREA N. IL 28/03/1974
inoltre:
INGUSCI ANDREA N. IL 28/03/1974
avverso il decreto n. 793/2012 GIUDICE DI PACE di BOLZANO, del
27/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

t

Uditi difen ir Avv.;

Data Udienza: 10/01/2014

Letta la requisitoria in data 10/07/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Aldo Policastro, che ha
concluso per l’annullamento del decreto di archiviazione impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice di pace di Bolzano ha disposto, con decreto del 27/02/2013 depositato il 28/02/2013, l’archiviazione del procedimento nei confronti di

cod. pen.
Avverso il decreto indicato ha proposto ricorso per cassazione, nell’interesse
delle persone offese Karl Peer e Oberrauch Heike, l’avv. Herwig Neilichedl,
denunciando violazione del principio del contraddittorio, in quanto il Giudice di
pace non ha dato conto, nel provvedimento impugnato, di avere considerato le
ragioni esposte nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione delle
persone offese del 07/02/2013.
Nell’interesse di Gabriella Ambrosci e di Andrea Ingusci, l’avv. Raffaella
Maida ha depositato il 06/06/2013 una memoria chiedendo il rigetto del ricorso
in quanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.
Del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’orientamento
in forza del quale, in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l’omessa
valutazione dell’atto di opposizione – proposto dalla persona offesa avverso la
richiesta di archiviazione – integra una violazione del principio del contraddittorio,
che determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per
cassazione (Sez. 5, n. 35504 del 20/06/2013 – dep. 26/08/2013, P.O. in proc.
Oliva, Rv. 256526).
Nel caso di specie, il decreto di archiviazione impugnato non opera, neppure
implicitamente, alcuna valutazione – anche in punto di ammissibilità dell’opposizione presentata dalle persone offese, il che ne determina la nullità.
Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del rilievo che l’atto di
opposizione è stato depositato il 07/02/2012 e, dunque, oltre il termine di dieci
giorni ex art. 408, comma 3, cod. proc. pen. dalla notificazione dell’avviso della
richiesta di archiviazione (intervenuta il 15/01/2013); infatti, l’opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta oltre il termine di dieci

2

Gabriella Ambrosci e di Andrea Ingusci per i reati di cui agli artt. 581, 582 e 594

giorni dalla notificazione dell’avviso della richiesta non ne determina
l’inammissibilità e non esonera, quindi, il giudice che nel frattempo non abbia già
provveduto, dal valutarla (Sez. 5, n. 19073 del 31/03/2010 – dep. 19/05/2010,
P.O. in proc. Signorile e altro, Rv. 247511).
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio e gli atti
devono essere trasmessi al Giudice di pace di Bolzano.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice di pace di Bolzano.
Così deciso il 10/01/2014

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA