Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6676 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6676 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VASIA BESMIR N. IL 13/02/1987
avverso la sentenza n. 2008/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Vasia Besmir avverso la sentenza
emessa in data 29.2.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del
Tribunale di Milano con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di
mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 110,
624 bis, 625 c. 1 n. 2 c.p..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al mancato

dell’attenuante del risarcimento del danno.
Il ricorso è inammissibile, ex artkolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e non consentiti in questa sede.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (dr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere
in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime:
evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non

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proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..e all’omesso riconoscimento

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
Inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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