Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6675 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6675 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GAROFALO SALVATORE N. IL 30/03/1992
avverso la sentenza n. 1642/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali (verbali di arresto e
di sequestro, ammissione dell’addebito da parte dello stesso imputato) si evidenziava
l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata; presupposti che,
peraltro, non sono neanche indicati nel ricorso.
Il ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le sue censure, che al giudice,
nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o
di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha
chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione degli
stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità
che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Il ricorso deve essere dichiarato, dunque, inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Con sentenza del 2 aprile 2012, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica,
sull’accordo delle parti, ha applicato a Garofalo Salvatore -imputato del delitto di cui agli
artt. 110, 624 bis cod. pen.-, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza rispetto alla recidiva contestata, con la diminuente del rito, la pena di un anno di
reclusione e 450,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce violazione di
legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al mancato
proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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