Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6674 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6674 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’Ambrosio Vincenzo, nato a Casoria il 02/01/1960

avverso l’ordinanza del 09/07/2013 del Tribunale della libertà di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 21/05/2013, con la
quale era applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
Vincenzo D’Ambrosio per i reati di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen., commessi in
1

Data Udienza: 18/12/2013

Napoli ed altrove dall’ottobre del 2009 promuovendo ed organizzando, con
Roberto Di Lucrezio, Antonio Niro e Luigi Petriccione, un’associazione diretta alla
produzione ed allo smercio di banconote da 20, 50 e 100 euro contraffatte, e
mettendo in circolazione svariati quantitativi di dette banconote dal 17/10/2009
al 19/03/2011.
L’indagato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza dei gravi indizi, il ricorrente deduce violazione di legge e
mancanza di motivazione nel riferimento ad intercettazioni telefoniche spesso

all’indagato e svolte in un linguaggio criptico, dalle quali non emergevano inoltre
elementi sul ruolo di promotore dell’associazione del D’Ambrosio.
2. Sull’adeguatezza della misura applicata, il ricorrente deduce violazione di
legge nella mancata adozione di misure meno afflittive ed ugualmente idonee a
salvaguardare le esigenze cautelari, quale quella degli arresti domiciliari in altre
occasioni sempre rispettata dall’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dei gravi indizi sono
inammissibili.
Le censure del ricorrente sono assolutamente generiche nei riferimenti alla
mancanza di autorizzazione delle intercettazioni ed alla significatività probatoria
dei contenuti delle stesse, a fronte di una motivazione del provvedimento
impugnato che individuava le eccezioni proposte nella mancata trasmissione dei
brogliacci dei brogliacci delle intercettazioni, resa irrilevante dalla presenza della
sintesi del contenuto delle stesse; riportava dettagliatamente le conversazioni
intercettate, evidenziandone la riferibilità ad appuntamenti per lo scambio delle
banconote; ne indicava i riscontri negli arresti degli indagati, nei sequestri delle
banconote, nei servizi di osservazione della polizia giudiziaria, che accertavano la
sequenzialità temporale fra le conversazioni e le consegne delle banconote, e
nelle stesse parziali ammissioni del D’Ambrosio sull’aver richiesto banconote
contraffatte al Di Lucrezio e ricevuto da Francesco Polverino altre banconote, in
possesso di alcune delle quali veniva tratto in arresto; e individuava elementi
indicativi del ruolo di promotore dell’associazione, rivestito dal D’Ambrosio, nei
contenuti delle conversazioni dello stesso con il Di Lucrezio e i fornitori delle
banconote.

2

non autorizzate e riportanti conversazioni non attribuibili con certezza

2. Sono altresì inammissibili i motivi di ricorso relativi all’adeguatezza della
misura applicata.
Anche in questo caso le censure sulla mancata valutazione dell’idoneità di
misure meno afflittive sono generiche nel momento in cui il Tribunale motivava il
giudizio di inadeguatezza di tali misure con i riferimenti alla frequenza
dell’attività di commercio delle banconote contraffatte ed ai numerosi e specifici
precedenti penali dell’indagato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. perì..
Così deciso in Roma il 18/12/2013

Il Consigliere esten ore

Il Presidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della

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